Sequestro informatico: illegittima l’acquisizione indiscriminata senza criteri selettivi (Cass. pen. n. 15396/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro probatorio di dispositivi informatici deve essere sorretto da una motivazione specifica sulle finalità probatorie perseguite e rispettare il principio di proporzionalità. È illegittima l’acquisizione indiscriminata dell’intero patrimonio informativo dell’indagato quando il decreto non individui le informazioni ricercate, le categorie di dati da selezionare, i criteri di estrazione e la delimitazione temporale dell’attività. Il provvedimento deve inoltre indicare i tempi entro i quali devono essere effettuate la selezione e la copia dei dati, con restituzione del materiale non pertinente. La necessità di completare successivamente una consulenza informatica non può sanare la genericità genetica del decreto. In caso di annullamento per tale vizio, la restituzione deve comprendere anche il patrimonio informativo, senza trattenimento di copia dei dati illegittimamente acquisiti.
Il Fatto
Nell’ambito di un’indagine relativa alla vendita, cessione e diffusione a fini di profitto di strumenti software, codici di accesso e informazioni derivanti da data-leak o accessi abusivi, il Pubblico Ministero aveva disposto la perquisizione di abitazioni, locali societari e sistemi informatici nella disponibilità dell’indagato, con facoltà di contestuale sequestro. Erano stati sottoposti a vincolo diversi dispositivi elettronici, account digitali e criptovalute.
Il Tribunale di Bologna aveva rigettato la richiesta di riesame, ritenendo sussistenti il fumus del reato e la pertinenzialità dei beni e giustificando il mantenimento del sequestro dei dispositivi con la necessità di completare le operazioni di copia forense e analisi dei dati. Il ricorrente denunciava invece la genericità del decreto, che avrebbe autorizzato un’acquisizione esplorativa e indiscriminata dell’intero patrimonio digitale senza delimitare preventivamente oggetto, criteri selettivi e arco temporale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso. Richiamando gli artt. 247 e 253 cod. proc. pen. e i principi di proporzionalità applicabili al sequestro probatorio, sottolinea la particolare incidenza dell’apprensione dei dispositivi informatici sulla riservatezza, sul segreto e sulla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo dell’interessato. Proprio per tale ragione il decreto deve consentire un controllo effettivo sulla proporzionalità della misura sia nella fase genetica sia durante l’esecuzione.
Nel caso concreto il decreto autorizzava il sequestro di quanto rinvenuto e ritenuto utile alle indagini, facendo generico riferimento a oggetti pertinenti, tracce riconducibili alle condotte e apparecchiature informatiche. Mancavano tuttavia l’individuazione delle informazioni specificamente ricercate, delle categorie di dati, delle parole chiave o degli altri criteri selettivi, nonché qualsiasi delimitazione cronologica. Non erano inoltre indicati i tempi entro cui procedere alla selezione e alla copia dei dati e alla restituzione del materiale non rilevante.
La Corte esclude che tali carenze potessero essere sanate dal Tribunale del riesame mediante il richiamo alla necessità di completare la consulenza tecnica. Una simile motivazione trasferiva infatti alla fase esecutiva proprio quella delimitazione che avrebbe dovuto essere predeterminata nel decreto originario, lasciando agli investigatori un potere esplorativo privo di sufficienti limiti preventivi. La motivazione del riesame viene quindi qualificata come meramente apparente rispetto alle specifiche censure difensive. L’ordinanza e il decreto di perquisizione e sequestro sono annullati senza rinvio, con restituzione di quanto sequestrato e senza possibilità di trattenere copia del contenuto dei dispositivi, poiché anche la conservazione dei dati continuerebbe a incidere sull’esclusiva disponibilità del patrimonio informativo dell’interessato.
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