Lieve entità non desumibile dal solo quantitativo di stupefacente (Cass. pen. Sez. IV n. 40811 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie autonoma di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non è configurabile sulla sola base del modesto quantitativo di sostanza rinvenuta, ma richiede una valutazione complessiva dell’attività del detentore. Rilevano, in particolare, la detenzione di una provvista destinata alla vendita, il taglio dello stupefacente, la suddivisione in singole dosi, la contabilità delle vendite e la non occasionalità della condotta. Quest’ultima costituisce, ad un tempo, elemento specializzante dell’aggravante del secondo periodo del medesimo comma 5 e fattore che concorre a escludere la lieve entità del fatto. Il controllo di legittimità sul diniego di riqualificazione si arresta dinanzi a motivazione chiara, lineare ed esaustiva.

Il Fatto

Un indagato, sottoposto agli arresti domiciliari, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Catania ha confermato la misura cautelare applicata dal GIP per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Con un primo motivo la difesa lamenta che il Tribunale abbia respinto la richiesta di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità, nonostante il quantitativo rinvenuto fosse modesto. Con un secondo motivo deduce l’insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., già salvaguardate da altra misura in corso per un diverso procedimento. Il Procuratore generale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte osserva che la doglianza difensiva è stata valutata dal Tribunale con motivazione chiara e lineare. La motivazione appare esaustiva laddove spiega che le modalità della condotta, la quantità e la qualità dello stupefacente, il taglio della cocaina, le confezioni in singole dosi e la contabilità delle vendite descrivono un fatto non riqualificabile nella fattispecie di lieve entità.

La Corte rileva inoltre che la condotta è stata accertata mentre il ricorrente si trovava già ristretto agli arresti domiciliari per il medesimo reato in altro procedimento. Tale circostanza dimostra una caratura criminale incompatibile con l’osservanza delle prescrizioni imposte e contribuisce ad escludere la riqualificazione.

Il passaggio centrale riguarda la struttura della fattispecie. La Corte afferma che l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non è configurabile soltanto nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, ma si caratterizza per una valutazione complessiva dell’attività del detentore, che ricomprende la detenzione di una provvista per la vendita e le modalità del fatto, compresa la non occasionalità della condotta.

Quest’ultima costituisce, ad un tempo, elemento specializzante dell’aggravante di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. n. 309/1990, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. n. 123/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 159/2023, e fattore che concorre ad escludere la lieve entità. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 14220 del 25/02/2025 e, in motivazione, Sez. Un. n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024.

Ne deriva che la minima offensività non è desumibile dal solo dato ponderale, ma da una serie di indici rivelatori complessivamente considerati: somme di denaro nella disponibilità dell’agente, strumenti per il confezionamento e la vendita, contabilità delle vendite e organizzazione. Il rigetto della richiesta di riqualificazione è quindi ritenuto correttamente motivato.

Il secondo motivo è dichiarato palesemente generico: la difesa si limita a dissentire dalle esigenze cautelari senza confrontarsi con gli argomenti dell’ordinanza impugnata. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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