Evasione agli arresti domiciliari: basta il dolo generico, irrilevanti i motivi dell’allontanamento (Cass. pen. Sez. VII n. 34380 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di evasione dagli arresti domiciliari, l’allontanamento del detenuto dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa integra il reato e richiede il dolo generico, consistente nella consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione. I motivi che hanno determinato la condotta dell’agente sono irrilevanti ai fini della configurabilità del reato. Ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto va condotto secondo i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti: è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Il ricorso che riproponga censure già vagliate e disattese con motivazione logica è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato dal luogo in cui era autorizzato a svolgere attività lavorativa. La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’11.11.2025, aveva confermato la condanna, disattendendo le deduzioni difensive sull’assenza del dolo e sul riconoscimento della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la motivazione sul dolo del reato di evasione, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, rilevandone l’inammissibilità per ragioni non consentite. Le censure, infatti, riproducono doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e con apprezzamenti di merito sostenuti da un logico apparato argomentativo, sottratto al sindacato di legittimità.
Sul dolo, i giudici di merito avevano disatteso le deduzioni difensive perché il ricorrente non aveva fornito prova delle ragioni del ritardo ed era risultato contraddittorio nelle dichiarazioni rese. La Corte di cassazione osserva che tali aspetti non hanno comunque valenza escludente della consapevolezza e della volontà dell’allontanamento. L’evasione consistente nell’allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui è autorizzato a svolgere attività lavorativa richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi senza la necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell’agente, come affermato dal precedente citato (Sez. VI n. 19218 del 08.05.2012).
Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ribadisce che il giudizio sulla tenuità dell’offesa va effettuato con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. VII n. 10481 del 19.01.2022). Nella specie, trattandosi di doppia conforme, rileva la motivazione della sentenza di primo grado, integralmente richiamata dalla Corte di appello, nella quale sono state valutate come ostative le modalità della condotta: il considerevole lasso temporale di assenza, l’utilizzo di auto senza copertura assicurativa e la guida senza patente.
In merito alle attenuanti generiche, a fronte di deduzioni del tutto generiche contenute nell’atto di appello, la Corte non ha ravvisato elementi atti a fondare il riconoscimento di significativi elementi di attenuazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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