Recidiva, obbligo di motivazione sul legame con il nuovo illecito (Cass. pen. Sez. VI n. 40838 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento e l’applicazione della recidiva postulano una valutazione della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dall’agente, quale aspetto della colpevolezza e della pericolosità sociale, e richiedono l’accertamento di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito, concretamente significativa in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. A tale accertamento è correlato uno specifico obbligo motivazionale, che non può esaurirsi nella mera descrizione dell’esistenza di precedenti penali né nella valutazione della gravità dei fatti e dell’arco temporale della loro realizzazione, dovendosi dare conto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e verificare se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Sussiste, inoltre, interesse concreto ad impugnare quando al riconoscimento della recidiva non sia seguito alcun aumento di pena per effetto del giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Urbino che aveva condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 341-bis cod. pen., con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione su due profili: la ritenuta sussistenza del requisito della presenza di più persone, nel reato di oltraggio, e l’applicazione della recidiva senza adeguata motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo. Dalle sentenze di merito, le cui motivazioni si integrano reciprocamente trattandosi di doppia conforme, emerge che il requisito della presenza di più persone è stato ritenuto provato con motivazione non illogica, sulla base delle testimonianze degli assistenti di polizia penitenziaria. Uno di essi, destinatario delle offese, aveva percepito le frasi oltraggiose mentre si occupava del passaggio degli altri detenuti nel corridoio antistante; l’altro aveva confermato la presenza di detenuti nelle celle contigue, a distanza tale da poter percepire le ulteriori frasi offensive.

La Corte ha richiamato il principio per cui, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., è necessaria la prova della presenza di più persone estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, siano presenti in quel contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d’ufficio (Sez. VI n. 6604 del 18.01.2022). Una volta acquisita tale prova, è sufficiente a integrare il reato la mera possibilità della percezione dell’offesa da parte dei presenti (Sez. VI n. 29406 del 06.06.2018).

Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte di appello, disattendendo la specifica doglianza sull’epoca remota di commissione dell’ultimo reato, aveva valorizzato le date di irrevocabilità delle pregresse sentenze, ritenendo irrilevante la data di effettiva commissione dei reati in ragione dei periodi di detenzione subiti. La Corte ha ritenuto tale conclusione non condivisibile, richiamando le Sezioni Unite n. 20798 del 24.02.2011 e le Sezioni Unite n. 31669 del 23.06.2016: l’applicazione della recidiva impone un accertamento nel caso concreto della relazione qualificata tra lo status e il fatto, sintomatico in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all’epoca della loro consumazione.

A tale accertamento è correlato uno specifico obbligo motivazionale, che non può esaurirsi nella mera elencazione delle condanne, dovendosi verificare se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (Sez. II n. 10988 del 07.12.2022). La Corte ha inoltre precisato che sussiste interesse concreto ad impugnare quando, per effetto del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche, alla recidiva non sia seguito alcun aumento di pena, poiché la sua esclusione comporterebbe l’espansione della riduzione di pena (Sez. VI n. 12692 del 30.01.2024).

La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, e il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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