Diniego attenuanti generiche sorretto dai precedenti penali (Cass. pen. n. 5532 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere validamente esclusa valorizzando il disvalore oggettivo della condotta, desunto dai valori alcolemici rilevati, prossimi al limite superiore della fascia prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, e dalle modalità della guida. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una valutazione analitica di ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi, quali i precedenti penali dell’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in riforma parziale della decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada, per aver guidato in stato di ebbrezza alcolica. La difesa lamentava, con i motivi di ricorso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati gli atti e la sentenza impugnata, ha ritenuto il ricorso inammissibile. Con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte ha osservato che la sentenza di merito ha correttamente valorizzato il disvalore oggettivo della condotta accertata. Tale apprezzamento, immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, si fonda sui valori riscontrati – prossimi al limite superiore della fascia prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada – sulla circostanza della guida in orario notturno e sulla presenza di una sintomatologia rivelatrice di un abuso di alcol, con elevato rischio per gli altri utenti della strada.
Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia offerto una congrua motivazione, evidenziando la negativa personalità dell’imputato, gravato da significativi precedenti penali, e l’assenza di positivi elementi valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio. Il provvedimento impugnato risulta pertanto conforme ai criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il precedente di Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01, secondo cui la ratio dell’art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha conseguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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