Estorsione continuata e persona offesa per minaccia cumulativa (Cass. pen. Sez. 2 n. 7249 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione, riveste la qualità di persona offesa anche il soggetto che non abbia effettuato alcun atto di disposizione patrimoniale, qualora abbia subito personalmente la condotta minacciosa, cumulativamente rivolta a più congiunti, che abbia rafforzato la pressione psicologica finalizzata a indurre altri alla dazione del denaro. La minaccia indirizzata indistintamente a più persone presenti o comunque a loro conoscenza, anche se solo una di esse esegue la prestazione, integra gli estremi del reato nei confronti di tutti i destinatari della condotta intimidatoria. La ripetuta commissione di condotte di minaccia, rivolte a persone diverse per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo, integra una pluralità di tentativi di estorsione unificabili sotto il vincolo della continuazione, e non un’unica ipotesi di reato tentato. Non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e recidiva, dimostri di aver considerato gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza di condanna emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Vicenza, che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di estorsione continuata in concorso; concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla recidiva riqualificata come semplice, era stata irrogata la pena di legge.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando tre motivi di doglianza. Con il primo, si deduceva la contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di un rapporto di connessione tra il procedimento in esame e altro pendente nei confronti della persona offesa. Con il secondo, si contestava la qualità di persona offesa in capo a un soggetto che, destinatario di minacce, non aveva effettuato alcuna dazione patrimoniale, chiedendone la riqualificazione della condotta in minaccia. Con il terzo motivo, infine, si deduceva l’erronea applicazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. per la mancata valutazione del comportamento confessorio dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, anche a voler ammettere la connessione tra i procedimenti, la Corte territoriale aveva indicato numerosi elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie, costituiti da testimonianze e dal contenuto di messaggi telefonici, tali da costituire un quadro probatorio che consentiva l’affermazione della penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. La dedotta contraddizione, pertanto, atteneva a un punto non decisivo ai fini della decisione.
Quanto al secondo motivo, la Suprema Corte ha condiviso la motivazione del giudice di merito, che aveva correttamente qualificato come persona offesa anche chi, pur non avendo eseguito alcuna dazione, aveva subito personalmente la condotta intimidatoria. La minaccia, cumulativamente rivolta a più congiunti, aveva rafforzato la pressione psicologica idonea a determinare la dazione da parte di uno di essi, non rilevando che il denaro fosse stato consegnato in assenza della persona offesa.
La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la ripetuta commissione di condotte di minaccia, rivolte a persone diverse per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscirvi, integra una pluralità di tentativi di estorsione unificabili sotto il vincolo della continuazione, citando Sez. 2, n. 23396 del 2017. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva dato conto di una pluralità di condotte minacciose, una delle quali rivolta anche alla persona offesa, che pertanto era stata correttamente ritenuta parte lesa.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché il giudice di appello, nel confermare il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, aveva richiamato la motivazione del primo giudice e aggiunto proprie considerazioni circa la gravità dei fatti e i motivi dell’agire, dimostrando di avere considerato gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., come richiesto da Sez. 1, n. 17494 del 2019. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena