Ricorso inammissibile su minaccia con arma a salve e attenuanti (Cass. pen. Sez. I n. 34432 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di valutazione della prova testimoniale, il libero convincimento del giudice di merito circa l’attendibilità del dichiarante integra una questione di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione sia affetta da manifeste contraddizioni o ricorra a mere congetture. L’attribuzione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio è conforme allo standard quando le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi riscontro processuale e estranee all’ordine naturale delle cose. In tema di particolare tenuità del fatto, l’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità, la cui prova è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. Il diniego di un più favorevole giudizio di valenza tra attenuanti generiche e aggravante, implicando una valutazione discrezionale tipica del merito, sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 02.12.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli il 24.10.2024 nei confronti di un imputato per più reati in materia di armi e per il reato di minaccia aggravata ai danni della compagna e del fratello di lei, fatto commesso la sera del 6 giugno 2022 con una pistola poi rivelatasi a salve.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, nel corso di una lite l’imputato scarrellò l’arma puntandola verso la donna e, dopo che il fratello aveva chiamato i Carabinieri, rivolse a entrambi la frase con cui li minacciava di morte, sempre impugnando la pistola. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. I primi due motivi esaminati congiuntamente — art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla minaccia — e il terzo, sul principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, sono giudicati a-specifici, meramente reiterativi di censure già vagliate dal giudice di appello e, comunque, manifestamente infondati.

La Corte ricostruisce il percorso del giudice territoriale, che ha dato credito alle dichiarazioni del fratello della compagna, ritenute coerenti e scevre da aporie logiche, e ha chiarito le ragioni per cui ha trascurato la diversa versione della donna: si tratta di dichiarazioni provenienti dalla compagna dell’imputato, la quale aveva tenuto sin dall’inizio un atteggiamento non collaborativo, giungendo a negare l’esistenza di una pistola obiettivamente ritrovata nell’abitazione.

Il ragionamento dei giudici di merito è dunque esaustivo e stringente nella sua consecuzione logica e si sottrae a censure in sede di legittimità, risultando conforme allo standard valutativo della prova testimoniale ispirato al libero convincimento. Il collegio ribadisce che tale valutazione integra una questione di fatto, salvo manifeste contraddizioni o ricorso a mere congetture, ipotesi non ravvisabile. Le obiezioni del ricorrente perdono consistenza una volta apprezzata l’attendibilità del teste.

Quanto al quarto motivo, concernente il diniego dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudice di appello ha considerato gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza alla stregua dell’art. 133 cod. pen., valorizzando il numero delle armi e munizioni e l’uso della pistola, sebbene a salve, per minacciare la compagna. Il collegio richiama il principio di Sez. 3 n. 13657 del 16.02.2024, secondo cui la prova dei presupposti della particolare tenuità è demandata all’imputato, che deve indicare elementi specifici: ciò che il ricorrente non ha fatto.

Infine, le censure sulla dosimetria della pena e sul giudizio di valenza sono respinte. La Corte territoriale ha motivato congruamente e il sindacato di legittimità resta escluso quando la valutazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, secondo i principi richiamati. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *