Reati ostativi e cumulo: scioglimento irrilevante se tutte le condanne sono ostative (Cass. pen. Sez. I n. 34431 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un cumulo di pene concorrenti nel quale tutte le condanne riguardino reati ostativi ai sensi dell’art. 4-bis ord. pen., la questione dello scioglimento del cumulo non assume rilievo, poiché nessuna porzione di pena può essere riferita a titoli non ostativi. Il principio di scindibilità del cumulo opera, infatti, solo se il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi, così da rendere possibile l’esame dell’istanza in rapporto ai restanti titoli. Per l’accesso ai benefici penitenziari resta necessario il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 ovvero al comma 1-bis della medesima disposizione, con onere del condannato di allegare elementi specifici e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, proponeva istanza al Tribunale di sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la semilibertà. L’istanza veniva rigettata con ordinanza del 05.03.2026.
Il Tribunale rilevava che la pena in espiazione derivava dal cumulo di condanne per reati ostativi, che non era stata avviata alcuna collaborazione con la giustizia e che difettavano i presupposti del comma 1-bis. Riteneva inoltre generiche le allegazioni sull’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili e sulla rescissione dei collegamenti criminali. La difesa proponeva ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, con riguardo al comma 1 e al comma 1-bis, come novellato dal d.l. n. 162 del 2022, convertito nella legge n. 199 del 2022. In assenza di collaborazione, l’accesso ai benefici è subordinato alla dimostrazione dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione, oppure dell’assoluta impossibilità di adempierli, e all’allegazione di elementi specifici e ulteriori che consentano di escludere l’attualità dei collegamenti criminali e il pericolo di ripristino.
Sul primo motivo, relativo all’omesso scioglimento del cumulo, la Corte richiama il principio della scindibilità del cumulo giuridico, già affermato da Sez. I n. 13041 del 2020. Lo scioglimento è però condizionato all’avvenuta espiazione della parte di pena relativa ai delitti ostativi, presupposto che nella specie non ricorre.
Dall’ordinanza impugnata emerge, infatti, che il cumulo comprende condanne per usura, estorsione, partecipazione con ruolo di vertice ad associazione mafiosa, danneggiamento e violazione della legge sulle armi aggravata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 103 del 1991, tutte aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il Collegio ne deduce che le condanne sono tutte ostative e che il richiamo alla scindibilità resta privo di rilievo.
Sui motivi concernenti il difetto di motivazione, la Corte li esamina congiuntamente e li rigetta. Il Tribunale ha escluso la collaborazione con la giustizia e la relativa impossibilità, richiamando il principio secondo cui l’istanza deve prospettare, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l’impossibilità o l’irrilevanza della collaborazione, come affermato da Sez. I n. 10427 del 2010 e Sez. I n. 47044 del 2017. Nessuna contestazione specifica è stata mossa sul punto dell’adempimento delle obbligazioni civili.
La Corte sottolinea altresì che la revisione critica e la manifestazione di interesse verso le vittime costituiscono indicatori della cessata pericolosità sociale in caso di mancata collaborazione, secondo Sez. I n. 16321 del 2024. Il Tribunale ha enunciato singolarmente gli elementi dedotti — progetto lavorativo, contesto ambientale mutato, esigenze familiari, condotta carceraria, partecipazione al trattamento — ritenendoli superati dai risultati dell’osservazione penitenziaria. La motivazione risulta logica e non contraddittoria.
Infine, sulla domanda subordinata di semilibertà, il Collegio osserva che anche tale misura presuppone la ricorrenza delle condizioni del comma 1-bis; la loro assenza rende superfluo l’esame delle condizioni specifiche. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.