Continuazione in executivis: giudizio di fatto insindacabile se motivato (Cass. pen. Sez. V n. 34451 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione in executivis, l’accertamento del requisito dell’unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamenti. Il riconoscimento del beneficio, anche in sede esecutiva, esige una approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita — e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione del rinvio l’applicazione del beneficio della continuazione in executivis fra i fatti giudicati con due sentenze di appello, concernenti un riciclaggio e i reati di estorsione e furto commessi in un arco temporale ravvicinato e nel medesimo contesto territoriale.
Una precedente ordinanza, che quel beneficio aveva riconosciuto, era stata annullata da questa Corte con la sentenza rescindente, che aveva imposto al giudice del rinvio di spiegare perché reati assai disomogenei avessero una matrice ideativa comune. Il giudice del rinvio ha rigettato la richiesta, ravvisando autonome determinazioni criminose. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione per omesso esame di elementi fattuali decisivi e la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza rescindente, che aveva stigmatizzato come scarna e insufficiente la motivazione fondata sulla sola contiguità temporale e sull’identità dell’oggetto materiale, trattandosi di caratteristiche fattuali che, di per sé sole, non hanno significato dimostrativo della unitarietà del progetto criminoso, ben potendo essere espressione di una proclività a delinquere.
Il giudice del rinvio si è attenuto al principio di diritto enunciato, spiegando che i fatti, pur avendo come matrice comune la contiguità temporale e la natura di delitti contro il patrimonio, costituivano fatti disomogenei, frutto di autonome determinazioni criminose. Tanto ha desunto dalla lettura delle sentenze, che avevano dato atto delle diverse modalità esecutive dei singoli episodi.
Secondo la Corte, tale motivazione appare corretta in diritto perché conforme al principio della sentenza rescindente e all’insegnamento del diritto vivente, secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea (Sez. U n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo).
Entrambi i motivi di ricorso sono pertanto generici, perché articolati senza alcun confronto critico con la ratio decidendi della sentenza rescindente e interamente versati in fatto. La Corte ribadisce che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso è questione di fatto insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua (Sez. 1 n. 10939 del 18/12/2025, dep. 2026; Sez. 1 n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D’Andrea).
S’impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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