Quietanza della persona offesa non vincola il giudice sull’attenuante del risarcimento (Cass. pen. Sez. V n. 34448 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria rilasciata dalla persona offesa non vincola il giudice, il quale può autonomamente verificare l’effettività e l’integralità del risarcimento e disattenderne la valutazione satisfattiva, dando conto delle ragioni per le quali ritiene il ristoro del danno non integrale o non effettivo. La concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. presuppone l’integrale riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla vittima. Il giudice di legittimità non può sindacare nel merito la valutazione compiuta dal giudice del rinvio, che abbia valorizzato la concreta entità del pregiudizio e la gravità delle lesioni. Il motivo che riproponga una tesi già disattesa, senza confrontarsi con la motivazione impugnata e con il principio di diritto della sentenza rescindente, è generico e inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento di una precedente sentenza disposto dalla Corte di cassazione, ha nuovamente escluso il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno in favore dell’imputato, condannato per tentato omicidio, minaccia e porto ingiustificato di arma in luogo pubblico. La Corte territoriale ha però rideterminato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione, già ridotta per la scelta del rito, in parziale riforma della decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il mancato riconoscimento dell’attenuante, sul presupposto che la persona offesa avesse accettato la somma offerta reputandola esaustiva, e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della condotta e all’effettiva volontà omicida.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ricostruisce anzitutto il perimetro del giudizio di rinvio. La sentenza rescindente aveva imposto al giudice del rinvio di riesaminare esclusivamente la questione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen. In quella sede era stato enunciato il principio secondo cui la quietanza liberatoria della persona offesa non è di per sé vincolante per il giudice, che può verificarne autonomamente l’effettività e l’integralità e disattenderne la valutazione satisfattiva, motivando le ragioni del diniego.
La Corte territoriale, secondo i giudici di legittimità, si è conformata a quel principio. Essa ha escluso la configurabilità della diminuente ritenendo che la somma versata alla persona offesa non integrasse un risarcimento effettivo e integrale, considerate la concreta entità del pregiudizio e la sua complessiva consistenza. Ha valorizzato la particolare gravità della condotta, accertata in via definitiva, e la natura delle lesioni riportate dalla vittima, con danni riferiti al bene salute, all’inabilità temporanea assoluta, alla componente dinamico-relazionale e alla sofferenza soggettiva interiore.
A sostegno della valutazione, la Corte di appello ha richiamato criteri dotati di comprovata affidabilità, segnatamente quelli elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, codificati nelle tabelle aggiornate al 2022 e al 2023, concludendo che il ristoro corrisposto non fosse adeguato a compensare tutte le componenti del danno. La condotta riparatoria, pur valorizzabile ai fini della dosimetria della pena e della concessione delle attenuanti generiche, non dimostrava l’avvenuto ristoro totale del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Di fronte a tali argomentazioni, i motivi risultano generici. Il tema della volontà omicida non può più essere discusso, essendo preclusa ogni verifica dalla definitività dell’accertamento sulla responsabilità. Le deduzioni sulla sufficienza della valutazione satisfattiva della persona offesa sono articolate senza alcun confronto critico con la motivazione impugnata e, prim’ancora, con il principio di diritto della sentenza rescindente. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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