Opposizione a decreto penale: inammissibile impugnazione per difetto di interesse (Cass. pen. Sez. 3 n. 12746 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad impugnare, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo proposto sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che dichiara inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna per intervenuto pagamento, quando il ricorrente stesso riconosca che l’opposizione avrebbe dovuto comunque essere respinta, seppure per una ragione diversa da quella indicata dal giudice.
Il Fatto
Il giudice monocratico del tribunale di Ancona dichiarava inammissibile l’opposizione proposta avverso un decreto penale di condanna, ritenendo intervenuto il pagamento dell’importo dovuto entro il termine di quindici giorni dal ritiro dell’atto, con conseguente esecutività del decreto.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo un unico motivo. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe erroneamente valutato la tempestività del pagamento, atteso che l’avviso di mancata consegna della raccomandata sarebbe stato notificato in data antecedente e il ritiro dell’atto sarebbe avvenuto successivamente. Di conseguenza, sia i termini per proporre opposizione sia quelli per il pagamento in misura ridotta sarebbero già decorsi, rendendo l’opposizione tardiva. L’opposizione avrebbe quindi dovuto essere rigettata per un motivo diverso dall’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancanza di interesse. Il dato dirimente è rappresentato dalla circostanza che il ricorrente stesso riconosce che l’opposizione avrebbe dovuto essere respinta, seppure a suo dire per un motivo differente da quello indicato dal giudice di merito.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’interesse ad impugnare si identifica con l’interesse al risultato del giudizio sull’impugnazione. Tanto l’aspetto processuale quanto quello sostanziale devono condurre a un “vantaggio” o a una “utilità” in senso obiettivo per la parte impugnante: se l’impugnazione non può portare a una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non può conseguire il risultato di porre riparo al pregiudizio dedotto e non vi è interesse.
A sostegno di tale ricostruzione, la Corte ha citato il precedente delle Sezioni Unite n. 29529 del 25/06/2009, secondo cui l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo proposto possa determinare una situazione pratica più vantaggiosa. Nel caso di specie, tale situazione non è stata neppure rappresentata dal ricorrente, il quale non ha dedotto alcun concreto pregiudizio conseguente alla pronuncia di inammissibilità basata sul pagamento anziché sulla tardività.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.