Motivazione apparente e diniego di attenuanti generiche in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 3677 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione censurabile a norma dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento. Il sindacato di legittimità sul discorso giustificativo ha orizzonte circoscritto: verifica l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza riesaminare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, salvo che sia ritualmente dedotto un travisamento della prova. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non impone al giudice di merito di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati gli altri da tale valutazione.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto.
Con l’unico motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione sotto due profili: l’eccessività della pena, per inesatta valutazione delle dichiarazioni confessorie rese ai fini del trattamento sanzionatorio, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta il primo profilo muovendo dalla fisionomia del vizio denunciabile ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Il vizio censurabile è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento stesso.
Ne deriva, per espressa volontà del legislatore, un sindacato di legittimità di orizzonte circoscritto. La Corte di cassazione si limita a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza poter verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali, se non quando sia ritualmente dedotto un travisamento della prova. Sul punto il Collegio richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003, Petrella, Rv. 226074.
Applicando tale griglia alla fattispecie, il motivo è manifestamente infondato: la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., né con il ricorso è stato denunciato alcun travisamento della prova.
Quanto al secondo profilo, la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità, traducendosi nella deduzione di mere censure di fatto, oltre a essere manifestamente infondata e generica a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità.
La Corte ribadisce il principio per cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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