Mutamento di procedibilità del danneggiamento e querela già proposta (Cass. pen. Sez. VII n. 23290 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento del regime di procedibilità del reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede non impedisce al giudice di valorizzare la volontà dell’offeso di perseguire penalmente l’autore del reato, espressa quando la querela non era richiesta. La querela proposta al momento della commissione del fatto integra la condizione di procedibilità sopravvenuta richiesta dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024, senza necessità di una ulteriore conferma della volontà punitiva. Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è necessario che il titolare del diritto di proprietà non possa esercitare una vigilanza continua sul bene. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, con riconoscimento dell’aggravante contestata. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 09/10/2025, ha confermato la condanna e il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi: la ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità; il riconoscimento dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede; la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; infine il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché tutti i motivi risultano formulati in termini non consentiti in sede di legittimità. Le censure si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, e non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Quanto alla prima doglianza, la Corte osserva che il mutamento del regime di procedibilità del reato di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede non impedisce al giudice di valorizzare la volontà dell’offeso espressa quando la querela non era richiesta. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la querela proposta dalla persona offesa al momento della commissione del fatto fosse idonea a integrare la condizione di procedibilità sopravvenuta dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 31 del 2024, senza necessità di una ulteriore conferma della volontà punitiva.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede è necessario che il titolare del diritto di proprietà non possa esercitare una vigilanza continua sul bene, secondo il principio di Sez. 2 n. 42023 del 19/06/2019. I giudici di appello hanno valorizzato il fatto che la mera predisposizione di un impianto di videosorveglianza del distributore automatico posto sulla pubblica via non garantiva alcun controllo continuo ed effettivo né consentiva l’immediata interruzione dell’azione criminosa.
Parimenti infondato è il terzo motivo. La Corte territoriale ha congruamente escluso l’operatività della causa di esclusione della punibilità in ragione della natura abituale della condotta, della spregiudicatezza manifestata e della gravità del danno, in conformità con il principio di Sez. Un. n. 13681 del 25/02/2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
La censura sul travisamento della prova è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l’essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato. Nel caso di specie non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza.
Infine, la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, secondo i principi di Sez. 3 n. 2233 del 17/06/2021 e di Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017. L’onere argomentativo risulta adeguatamente assolto attraverso il riferimento alle modalità sprezzanti della condotta e ai numerosi precedenti penali. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.