Colloqui tra coimputati detenuti: motivazione apparente e ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 40852 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., potendo risolversi in un inasprimento dell’afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non essendo qualificabili come ordinanze in materia di misure cautelari. Il diniego di autorizzazione ai colloqui telefonici e in videochiamata tra coimputati detenuti nel medesimo procedimento, motivato con il solo richiamo alla loro qualità di coimputati e allo stato del procedimento, è affetto da motivazione apparente e deve essere annullato con rinvio. La circostanza che il procedimento si trovi nella fase del giudizio abbreviato non giustifica di per sé il diniego, ponendosi piuttosto a favore della richiesta e imponendo al giudice l’onere di specificare le ragioni ostative.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in custodia cautelare nell’ambito di un procedimento penale, chiedeva al giudice dell’udienza preliminare l’autorizzazione a svolgere colloqui telefonici e in videochiamata con la compagna, a sua volta detenuta nel medesimo procedimento. Il giudice rigettava la richiesta.

La difesa proponeva appello, poi convertito in ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente osservava che il procedimento non era più in fase di indagine, essendo già stato ammesso il rito abbreviato, con conseguente insussistenza del rischio di inquinamento probatorio. Il Pubblico Ministero chiedeva l’annullamento con rinvio. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’impugnabilità del provvedimento. Secondo l’orientamento prevalente, recepito dalla Sezione, i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare. Essi non sono invece appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari (Sez. IV n. 17696 del 28.03.2024).

La Corte preferisce tale soluzione rispetto al diverso orientamento che ritiene i permessi di colloquio inoppugnabili, per il principio di tassatività delle impugnazioni, né ricorribili per cassazione, neppure sotto il profilo dell’abnormità (Sez. I n. 24107 del 26.05.2009). Ove si accogliesse quest’ultima opzione, ne deriverebbe l’insindacabilità di un provvedimento che incide direttamente sull’estensione della restrizione, privando il detenuto di ogni efficace rimedio giurisdizionale e ponendo dubbi di legittimità costituzionale non manifestamente infondati.

Nel merito, l’ordinanza impugnata è sostanzialmente priva di motivazione. Essa si limita a dare atto che i colloqui richiesti dovrebbero avvenire tra coimputati nel medesimo procedimento, circostanza che non determina l’inammissibilità della richiesta. Il riferimento allo stato del procedimento è parimenti privo di valenza motivazionale: non essendo contestato che il procedimento si trovi nella fase del giudizio abbreviato, ne dovrebbero piuttosto conseguire elementi a supporto dell’infondatezza dei timori di inquinamento probatorio.

L’argomento relativo alla fase processuale si pone quindi a favore, e non contro, la richiesta di colloqui. Il giudice aveva pertanto l’onere aggiuntivo di specificare le ragioni per cui la fase processuale è incompatibile con lo svolgimento dei colloqui. Essendo sorretta da motivazione apparente, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuova deliberazione al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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