Malversazione, il reato si consuma alla scadenza del termine essenziale (Cass. pen. Sez. VI n. 41700 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di malversazione ai danni dello Stato, ex art. 316-bis cod. pen., si perfeziona al momento della scadenza del termine essenziale previsto in contratto per la realizzazione dell’opera o del servizio che costituisce la ragione dell’erogazione, ovvero, anche prima, quando divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica. La fattispecie non può ritenersi consumata finché residuino spazi per la realizzazione della finalità istituzionale del finanziamento. Il mancato rispetto di vincoli e condizioni ulteriori, previsti dalla normativa o dall’accordo contrattuale, è significativo solo se rende dimostrabile che la tutela predisposta dalla norma è stata irreversibilmente frustrata, anche prima della scadenza del termine. Il precedente delle Sezioni Unite n. 20664 del 2017, che ha ammesso il concorso tra malversazione e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non è sovrapponibile alla questione del termine di attuazione e non impone la rimessione alle Sezioni Unite.
Il Fatto
La società ricorrente ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale che, in sede di riesame cautelare, aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ex art. 322-ter cod. pen., di una polizza vita sottoscritta dal proprio legale rappresentante. La polizza era ritenuta profitto del reato di malversazione contestato al rappresentante, per avere destinato a premio assicurativo una somma erogata da un ente pubblico a titolo di finanziamento agevolato.
Nel ricorso si deduce, tra l’altro, che il reato era stato erroneamente considerato consumato alla data di acquisto della polizza, benché il contratto di concessione prevedesse un termine finale per l’attuazione e l’ultimazione del piano, non ancora scaduto a quella data.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo e ne dichiara l’assorbimento del secondo. La tesi dei giudici di merito è giuridicamente erronea: essa si fonda su una visione parziale della fattispecie, limitata allo scopo del finanziamento, senza considerare l’incidenza del termine essenziale previsto nel contratto.
Il Tribunale aveva escluso rilievo a tale termine invocando il vincolo del precedente delle Sezioni Unite “Stalla”. La Corte rileva che quelle Sezioni Unite hanno affrontato una questione non sovrapponibile — il concorso tra malversazione e truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, risolto in senso positivo per l’autonomia delle fattispecie — e non hanno affermato alcun principio sul tema qui devoluto. Manca dunque la premessa per una rimessione alle Sezioni Unite ex art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., né è ravvisabile un contrasto giurisprudenziale.
La Corte ribadisce il principio più volte affermato in materia: il delitto si perfeziona alla scadenza del termine essenziale fissato in contratto, oppure prima, quando divenga comunque impossibile la destinazione dei fondi alla finalità pubblicistica. Richiama sul punto Sez. VI n. 11732 del 2024, Sez. VI n. 19851 del 2022 e Sez. VI n. 12653 del 2016. La conclusione presuppone il rispetto delle altre condizioni e dei vincoli eventualmente previsti, il cui mancato rispetto renda dimostrabile l’irreversibile frustrazione della tutela.
Applicando tali coordinate, il Collegio osserva che i giudici di merito avevano ritenuto la consumazione in ragione della sola natura dell’investimento, pur a fronte della mancata scadenza del termine contrattuale. L’investimento in una polizza assicurativa non appare idoneo a compromettere irrimediabilmente lo scopo del finanziamento, risolvendosi di fatto in uno strumento finanziario a protezione del capitale. In assenza di ulteriori condizioni e vincoli incompatibili, il reato non poteva dirsi perfezionato al momento dell’acquisto.
L’esclusione del fumus del reato impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza e del decreto genetico, con restituzione di quanto in sequestro.
Nota della Redazione
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