Inammissibile il ricorso sulla pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 32337 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata. Il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato. Fa eccezione la sola ipotesi di illegalità della pena concordata. Restano quindi sottratti al sindacato di legittimità i profili relativi alla quantificazione della sanzione e all’estensione delle attenuanti generiche, in ragione della natura negoziale della decisione ratificata.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della decisione emessa all’esito di giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in accoglimento della concorde richiesta delle parti ha ridotto la pena inflitta al ricorrente — riconosciuto colpevole di plurimi delitti in materia di stupefacenti, unificati dal vincolo della continuazione e con recidiva — ad anni sette, mesi sei e giorni venti di reclusione, oltre multa.

Avverso tale sentenza il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. Lamenta che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato sulla quantificazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, essendosi limitata a formule stereotipate, senza indicare gli elementi giustificativi necessari per l’equa commisurazione ai sensi dell’art. 3 Cost. Sostiene che avrebbero dovuto valorizzarsi lo scarso grado di partecipazione, la limitata adesione al fatto e la natura dello stimolo a delinquere.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per cause che possono essere rilevate senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

L’impugnazione risulta proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti. L’accordo era stato raggiunto all’udienza, previa rinuncia ai motivi diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ed è stato ritenuto dalla Corte territoriale conforme ai parametri dell’art. 133 cod. pen. e adeguato alla gravità del fatto.

Il Collegio richiama il principio già affermato in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103: è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, poiché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata.

A sostegno di tale conclusione la Corte cita Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, in un caso riguardante gli aumenti di pena a titolo di continuazione, e Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020.

Il Collegio esclude che nel caso di specie ricorra l’illegalità della pena: le doglianze vertono esclusivamente sulla quantificazione della sanzione e sull’estensione delle attenuanti generiche, profili sottratti al sindacato di legittimità in ragione della natura negoziale della decisione ratificata.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come affermato dalla Corte cost., sent. n. 186 del 13.6.2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 610 c.p.p.

Tutte le 613 sentenze sull'art. 610 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *