Querela per danneggiamento e nullità per omessa citazione della persona offesa (Cass. pen. Sez. VII n. 34487 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di querela per il delitto di danneggiamento spetta anche a chi abbia con la cosa danneggiata un semplice rapporto di fatto di origine non illegale, poiché la tutela apprestata dall’art. 635 cod. pen. si riferisce a qualunque soggetto che, per qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene o ne riceva una utilità: è pertanto valida l’istanza di punizione proposta dal comodatario. La nullità derivante dall’omessa citazione della persona offesa, prevista dall’art. 178 cod. proc. pen., non può essere eccepita dall’imputato, che difetta di interesse all’osservanza della disposizione, essendo questa posta a esclusivo vantaggio del destinatario della citazione ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile. In sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto, né la loro autonoma valutazione secondo parametri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di danneggiamento e per quello di minaccia. La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma, ha ritenuto assorbito il reato di cui all’art. 612 cod. pen., commesso il 23 marzo 2019, nel delitto di danneggiamento, rideterminando la pena.
Avverso tale sentenza il condannato propone ricorso per cassazione articolando sette motivi: la contestata legittimazione del querelante, la nullità del decreto di citazione a giudizio per erronea individuazione della persona offesa, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, i vizi delle notifiche dei testi, il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo sulla legittimazione alla proposizione della querela. Il principio affermato è che il diritto di querela per il danneggiamento compete anche a chi abbia un semplice rapporto di fatto con la cosa, purché di origine non illegale: la previsione incriminatrice protegge chiunque, per qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene o ne tragga una utilità. Ne deriva la piena validità dell’istanza proposta dal comodatario, come già ritenuto da Sez. II n. 17418 del 13/01/2015.
Manifestamente infondati sono anche i motivi sulla nullità del decreto di citazione per erronea individuazione della persona offesa e sull’omessa pronuncia al riguardo. La nullità ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall’imputato, che manca di interesse all’osservanza della norma, il cui scopo è consentire l’eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione, secondo il richiamato Sez. II n. 51556 del 04/12/2019.
Quanto al difetto di correlazione sulle aggravanti e ai vizi delle notifiche dei testi, i motivi sono generici: l’esposizione alla pubblica fede risulta descritta nel capo d’imputazione e non è precisata l’invalidità dedotta.
Il motivo sul vizio di motivazione non è consentito in sede di legittimità. La Corte ribadisce che non può procedersi a una rilettura degli elementi di fatto, riservata al giudice di merito, né adottare nuovi parametri di valutazione dei fatti, richiamando Sez. Un. n. 22242 del 2011 e Sez. Un. n. 12 del 2000. Il motivo sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto è parimenti non consentito: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice, che nella specie ha adeguatamente assolto l’onere argomentativo con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte esclude la condanna alla rifusione delle spese di assistenza della parte civile, che non ha apportato alcun utile contributo alla delibazione del ricorso.
Nota della Redazione
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