Bancarotta patrimoniale: prescrizione maturata anche per il coimputato al momento della decisione (Cass. pen. Sez. V n. 40864 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando più reati connessi sono stati consumati nella medesima data, il termine di prescrizione matura contestualmente e la declaratoria di estinzione va resa anche per il delitto per il quale la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsi. L’effetto estensivo della prescrizione, previsto per il caso di trattazione congiunta, non si produce quando le posizioni processuali sono state separate: la sospensione del termine determinata dai rinvii di udienza richiesti dal coimputato non opera in danno dell’imputato non interessato da quel rinvio. In presenza di causa estintiva, l’obbligo di immediata declaratoria prevale sul vaglio dei motivi di merito, salvo che sussistano statuizioni civili.
Il Fatto
Il contribuente — rectius, l’imputato — era stato condannato in primo grado per bancarotta patrimoniale e documentale nella qualità di amministratore di diritto e, successivamente, di fatto di una società dichiarata fallita. La Corte d’appello aveva affermato la responsabilità dell’imputato e del coimputato, socio unico della fallita e amministratore di altra società, riducendo la pena e dichiarando estinto per prescrizione il solo delitto di bancarotta documentale. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi, tra cui la mancata declaratoria di prescrizione anche del delitto di bancarotta patrimoniale, consumato nella medesima data.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, assorbente, è fondato. La Corte rileva che la sentenza di appello ha dichiarato estinto per prescrizione il solo delitto di bancarotta documentale, omettendo analoga statuizione per la bancarotta patrimoniale, pur consumata nella stessa data. Alla data di deliberazione della sentenza impugnata il termine massimo era già maturato, computate le sospensioni correlate ai rinvii disposti in due udienze.
Il passaggio centrale riguarda la separazione dei procedimenti. La posizione dell’imputato era stata separata da quella del coimputato e ricongiunta solo successivamente. Trova quindi applicazione il principio per cui l’effetto estensivo della prescrizione si determina quando per più reati connessi si procede congiuntamente, poiché il giudice, prima di disporre il rinvio, deve interpellare anche i difensori degli imputati di reati connessi, i quali potrebbero chiedere lo stralcio e la trattazione immediata. Se invece si procede separatamente, tale effetto non si verifica e la sospensione non opera nei confronti dell’imputato non interessato dal rinvio. La Corte richiama, sul punto, propri precedenti conformi.
Ne segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. La Corte precisa che, in assenza di statuizioni civili, l’obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva non consente di valutare la sussistenza dei presupposti per un’assoluzione nel merito, neppure a fronte di prove insufficienti o contraddittorie.
Quanto al coimputato, le censure superano il vaglio di ammissibilità e sono idonee a costituire il rapporto processuale, nel cui ambito opera la regola di garanzia dell’art. 129 cod. proc. pen. Il primo motivo, che assorbe il secondo, è però infondato: la scissione societaria seguita dal fallimento integra bancarotta fraudolenta per distrazione quando, valutata in concreto la situazione debitoria, si riveli volutamente depauperativa e pregiudizievole per i creditori, non essendo le tutele civilistiche di per sé idonee a escludere il pregiudizio. Il dolo generico richiede solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia. Il terzo motivo è assertivo. Il quarto è fondato, mancando motivazione sul diniego del beneficio della non menzione.
Nota della Redazione
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