Divieto di cumulo tra pena sostitutiva e sospensione condizionale non retroattivo (Cass. pen. Sez. III n. 30400 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra pene sostitutive e sospensione condizionale, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, costituisce previsione di natura sostanziale e, in quanto norma meno favorevole, non si estende ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, trovando applicazione l’art. 2, comma quarto, cod. pen.. Ne consegue che, per i fatti anteriori alla riforma, la mancata applicazione della pena sostitutiva in luogo della pena detentiva non può essere giustificata dall’avvenuta concessione della sospensione condizionale, poiché al momento della commissione i due istituti erano tra loro compatibili. La regola dell’alternatività non è venuta meno neppure per effetto della modifica dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall’art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3. La questione è tuttavia scrutinabile solo se il ricorso è specifico e la conversione non può essere disposta d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva negato la conversione della pena detentiva in pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen.. Il giudice dell’appello aveva respinto la richiesta sul presupposto che l’imputato avesse già fruito della sospensione condizionale, ritenendo operante il divieto di cumulo introdotto dalla riforma.

Il ricorrente ha censurato il principio di diritto applicato, deducendo che il fatto era anteriore all’entrata in vigore della disposizione richiamata e che, pertanto, doveva trovare applicazione la norma più favorevole. Ha inoltre contestato la disposta confisca del denaro rinvenuto, sostenendo l’insussistenza dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il motivo relativo alla conversione della pena. Rileva che, prima del d.lgs. n. 150 del 2022, la giurisprudenza prevalente ammetteva il cumulo tra pena sostitutiva e sospensione condizionale, richiamando Sez. 4, n. 46157 del 24/11/2021. L’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022 ha invece introdotto il divieto di cumulo.

Tale previsione, osserva il Collegio, ha natura sostanziale e risulta meno favorevole al reo. Ad essa non può riconoscersi efficacia retroattiva, dovendosi applicare l’art. 2, comma quarto, cod. pen., che in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo prescrive l’applicazione della norma più favorevole. Per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma, dunque, i due istituti restavano tra loro compatibili nell’assetto del sistema normativo.

La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, che ha chiarito come la regola dell’alternatività non sia venuta meno neppure per effetto della modifica dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall’art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3, non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive. La sentenza impugnata, quindi, ha negato il cumulo sulla base della riforma senza avvedersi che il fatto era anteriore alla sua entrata in vigore.

Il motivo è tuttavia dichiarato aspecifico. Una volta rigettata la richiesta di conversione, il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi a contestare il principio di diritto, ma avrebbe dovuto dedurre gli elementi di fatto dai quali emergeva la meritevolezza della sanzione pecuniaria. La Corte richiama i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016 in tema di specificità dei motivi e dalle Sezioni Unite n. 12872 del 19/01/2017, che hanno escluso la conversione d’ufficio. Anche l’atto di appello era del resto generico sul punto.

Quanto alla confisca, il motivo è infondato. All’imputato era stata contestata la cessione di sostanze stupefacenti a numerosi soggetti, condotta caduta sotto la diretta percezione delle forze dell’ordine, sicché la somma in banconote di diverso taglio deve considerarsi provento dell’attività illecita ed è confiscabile ai sensi dell’art. 240 cod. pen. Il Collegio richiama Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, secondo cui, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato è ammessa solo alle condizioni generali dell’art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *