Privata dimora estesa ai luoghi di attività lavorativa non aperti al pubblico (Cass. pen. Sez. VII n. 34495 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integrano la nozione di privata dimora, ai fini del delitto di violazione di domicilio, i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. È irrilevante, a tal fine, la continuità o meno dell’uso del luogo. La valutazione involge accertamenti di fatto, sindacabili in sede di legittimità nei soli limiti del vizio di motivazione. Il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è censurabile solo se il ricorrente confronti specificamente il presupposto ostativo della particolare tenuità del fatto valorizzato dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di violazione di domicilio. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 14.10.2025, ha confermato la decisione, affermando la responsabilità penale dell’imputato.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: violazione di legge e vizio della motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto; analogo vizio in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; contestazione del diniego dell’attenuante della provocazione e della quantificazione del danno derivante da reato.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, scrutinando separatamente i tre motivi. Sul primo, la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata e riproduttiva di doglianze già correttamente disattese dal giudice di merito.

Il Collegio ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 31345 del 23/03/2017, secondo cui rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. La Corte ha precisato che resta irrilevante la continuità o meno dell’uso, trattandosi peraltro di questione che involge accertamenti in fatto.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato generico, perché il ricorrente trascura e non contesta il presupposto ostativo della gravità del fatto, correlata alla durata della violazione, alla sostituzione della serratura, al prelievo di oggetti e allo stato di incuria in cui è stato lasciato l’immobile.

Il terzo motivo è stato dichiarato non deducibile in sede di legittimità, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di censure già proposte in appello e puntualmente disattese. Secondo la Corte, tali doglianze sono non specifiche ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Sez. 3 n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009.

Da ciò la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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