Intercettazioni e riesame: inutilizzabilità esclusa se decreti non decisivi (Cass. pen. Sez. III n. 8279 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione da parte del pubblico ministero dei decreti autorizzativi a corredo della richiesta di misura cautelare e la successiva omessa trasmissione degli stessi al tribunale del riesame non determinano l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l’inutilizzabilità delle captazioni. Quest’ultima consegue solo all’adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., fermo restando l’obbligo del tribunale di acquisire i provvedimenti a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta. La questione, inoltre, non può essere proposta per la prima volta in Cassazione se non è stata sollevata dinanzi al tribunale del riesame, sottraendola al contraddittorio.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, con ordinanza del 23/09/2024, aveva confermato il provvedimento con cui il GIP aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato, ritenuto promotore e organizzatore di un’associazione finalizzata al narcotraffico e responsabile di plurimi episodi di acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti, qualificati ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso l’ordinanza i difensori hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo con il primo motivo l’inutilizzabilità delle intercettazioni per la mancata trasmissione al tribunale del riesame del decreto autorizzativo c.d. genetico. Con gli altri motivi hanno contestato la configurabilità del reato associativo, il divieto di bis in idem rispetto ad altro procedimento e la sussistenza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato irricevibile la memoria trasmessa dalla Procura distrettuale, escludendo che l’ufficio del pubblico ministero che ha richiesto la misura acquisisca la qualità di parte del giudizio di legittimità e possa quindi depositare memorie ex art. 121 cod. proc. pen..

Nel merito del primo motivo, i giudici di legittimità hanno ribadito che la mancata trasmissione dei decreti autorizzativi al tribunale del riesame non integra la sanzione dell’inefficacia della misura né dell’inutilizzabilità delle captazioni. Quest’ultima, infatti, consegue soltanto all’adozione dei decreti fuori dei casi consentiti o in violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. Il tribunale resta obbligato ad acquisire i provvedimenti, ma solo a garanzia del diritto di difesa della parte che ne abbia fatto richiesta.

Nel caso di specie, la difesa aveva inoltrato l’istanza di acquisizione solo poche ore prima dell’udienza camerale. Dalla documentazione emergeva, però, che i decreti erano già stati messi a disposizione del tribunale e che nessuna parte aveva eccepito alcuna incompletezza dell’incarto processuale. L’eccezione, inoltre, era tardiva, perché proposta per la prima volta in Cassazione, e generica, non indicando quali dati decisivi fossero stati sottratti al controllo del tribunale né quali captazioni fossero riconducibili al decreto non trasmesso.

Il motivo è stato pertanto ritenuto non proponibile e manifestamente infondato. Sul secondo motivo, i giudici hanno ricondotto la questione ai consolidati approdi in materia di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, richiamando la necessità del patto associativo e di una, sia pur rudimentale, struttura stabile di mezzi e persone. La motivazione dell’ordinanza ha descritto un articolato quadro indiziario — ruoli gerarchici, mezzi dedicati, gestione della cassa comune — che non è stato scalfito dalle censure difensive, ritenute una lettura atomistica degli elementi probatori.

Sul terzo motivo, relativo al divieto di bis in idem, la Corte ha osservato che il tribunale aveva evidenziato la diversità strutturale del sodalizio contestato nell’altro procedimento. Quanto alle esigenze cautelari, le doglianze sono state giudicate meramente valutative e generiche. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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