Concorso esterno in associazione mafiosa e presunzione cautelare (Cass. pen. Sez. V n. 40875 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera anche quando sia contestata la fattispecie dell’art. 416-bis cod. pen. in concorso con l’art. 110 cod. pen. Essa, però, non dispensa il giudice dal valutare le ragioni di esclusione del pericolo, tra cui rientra il tempo trascorso dai fatti, da parametrare alla gravità della condotta, tanto più quando la cesura temporale sia ampia. Quanto alla chiamata in correità, la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del racconto vanno vagliate in chiave unitaria, senza rigide sequenze procedimentali: l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non impone alcun ordine tassativo, né richiede riscontri per ogni singola circostanza, essendo sufficiente che gli elementi esterni confermino l’attendibilità della dichiarazione nel suo complesso. I riscontri possono consistere in ulteriori dichiarazioni accusatorie, idonee a vicendevole conferma, purché convergenti sul nucleo essenziale del narrato e munite di portata individualizzante.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore attivo nel settore edile e della consulenza, era destinatario di un’ordinanza di custodia in carcere per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, emessa dal G.I.P. del tribunale di Palermo. Il provvedimento genetico aveva ravvisato gravi indizi di colpevolezza, l’operatività della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen..
Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Palermo rigettava l’istanza, confermando la misura. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo censurava, per violazione di legge e vizio di motivazione, l’affermazione dei gravi indizi; il secondo contestava la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta della misura più afflittiva.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di sistema: l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sul riesame sono tra loro collegate e complementari, sicché ciascuna può integrare le eventuali carenze motivazionali dell’altra. Quanto ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., il sindacato di legittimità si limita a verificarne la congruità logica, senza che la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze investigative integri un vizio deducibile.
Sul piano probatorio, il ricorso lamentava che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non fossero state scandite secondo la progressione credibilità-attendibilità-riscontri. La Corte respinge la doglianza: tale scansione rigida, elaborata dalla giurisprudenza più risalente, è stata superata dall’indirizzo che impone una valutazione unitaria di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva del racconto. Non esiste, nell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna sequenza tassativa. Quanto ai riscontri, essi possono derivare anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, che si confermano a vicenda se convergenti sul nucleo essenziale della vicenda, restando indifferenti le divergenze sui profili meramente circostanziali. È inoltre ammessa la valutazione frazionata delle propalazioni, non comportando l’accertata falsità su un singolo fatto la perdita automatica di credibilità dell’intero narrato.
Nel merito, la Corte rileva che le due ordinanze hanno ricostruito il ruolo stabile e strategico del ricorrente nei contesti edilizi del territorio, valorizzando i contributi convergenti dei collaboratori e il compendio intercettivo. Gli elementi addotti dalla difesa, ritenuti trascurati, sono stati giudicati marginali o privi di efficacia demolitiva, in un quadro indiziario che si sottrae alla censura di illogicità.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la presunzione relativa di esigenze cautelari opera anche per il concorso esterno. Essa impone di apprezzare le ragioni di esclusione del pericolo, tra cui il tempo trascorso dai fatti: quanto più ampia è la cesura temporale, tanto più il parametro della gravità della condotta deve essere valorizzato. Nel caso concreto lo iato non risulta particolarmente significativo, in ragione della propensione perdurante del ricorrente e dell’assenza di segnali di distacco dagli ambienti illeciti. La censura sull’inadeguatezza dei domiciliari con braccialetto elettronico è infine giudicata generica e non pertinente. Il ricorso è, pertanto, rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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