Il riesame non può ampliare la finalità del sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 2 n. 2254 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, è inesistente la motivazione del provvedimento di sequestro che, a fronte di una richiesta del pubblico ministero finalizzata alla confisca, disponga il vincolo per una diversa finalità impeditiva, o viceversa, e tale lacuna non può essere integrata dal tribunale del riesame. Il provvedimento che applica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Il sequestro di somme di denaro finalizzato alla confisca ha natura diretta solo in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la misura deve essere qualificata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame, confermava integralmente il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di euro 230.000, nei confronti dell’indagato, in relazione ai reati di cui agli artt. 81-493-ter e 81-494 cod. pen.. Il provvedimento genetico era stato emesso nell’ambito della procedura di convalida del sequestro disposto d’urgenza dall’Ufficio requirente.
Avverso l’ordinanza del Tribunale, l’indagato ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi: la mancanza o mera apparenza della motivazione, per l’acritico richiamo alle valutazioni del giudice di prime cure; il mancato rispetto del principio della domanda cautelare e la carenza di motivazione sui presupposti del sequestro impeditivo; la mancata verifica della natura di profitto del reato delle somme sequestrate, della loro provenienza e del nesso di pertinenzialità con il delitto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trani, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Quanto alla dedotta mancanza di autonomia valutativa del giudice cautelare, la Sesta sezione ha escluso ogni profilo di illegittimità: il requisito dell’autonoma valutazione è compatibile con la redazione per «incorporazione» o con la tecnica del «copia e incolla», quando dal contenuto complessivo del provvedimento emerga la conoscenza degli atti e, ove necessaria, la loro rielaborazione.
Tuttavia, il provvedimento del Tribunale del riesame è risultato carente sotto altri profili. In primo luogo, è stata del tutto omessa una compiuta risposta alle censure difensive in tema di motivazione del periculum in mora. Sul punto, la Corte ha ribadito che anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere motivato in relazione alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salva l’ipotesi del sequestro di res confiscabili ex lege. Nel caso di specie, il periculum era stato sinteticamente giustificato con la natura del bene, tale da agevolarne l’occultamento e da consentire la reiterazione di condotte analoghe, ma il giudice del riesame aveva completamente obliterato la questione dopo aver registrato le specifiche censure difensive.
La Corte ha inoltre rilevato che non erano state prese in considerazione le deduzioni difensive in ordine all’individuazione del complessivo profitto del reato e alla quantificazione della somma sottoposta a vincolo, senza un effettivo confronto con la documentazione allegata, essendo rimasta priva di accertamento la stessa azione criminosa nel suo concreto svolgimento e nei suoi esiti finanziari. La Corte ha giudicato logicamente difficoltoso far derivare da sole sette false identità, con cui beneficiare una tantum di un modico bonus iniziale, un accumulo di profitti per centinaia di migliaia di euro.
Con riguardo alla natura del sequestro, la Corte ha osservato che il decreto genetico prevedeva la forma «per equivalente», rendendo inequivocabile la finalità di confisca, ma che il medesimo provvedimento accennava anche a una parallela funzione impeditiva. Il Tribunale aveva condiviso questa dicotomia, ma aveva frainteso la nozione di pertinenzialità e trascurato il diverso statuto delle due tipologie di sequestro. Esaminando congiuntamente il secondo e il terzo motivo, il Collegio ha ribadito che, in ossequio al principio della domanda cautelare, il giudice non può adottare un provvedimento impositivo del vincolo per una finalità diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, determinandosi altrimenti l’inesistenza della motivazione sull’esigenza cautelare perseguita e l’impossibilità di integrazione da parte del riesame.
La Corte ha infine richiamato la distinzione tra prodotto e profitto del reato, entrambi suscettibili di ablazione, ma solo a seguito di una compiuta individuazione e quantificazione nella concreta vicenda storica, verificando il rispetto della domanda cautelare. Il giudice del rinvio dovrà accertare la natura del sequestro richiesto, la dinamica delle condotte, il rapporto di diretta pertinenzialità delle somme e l’importo complessivo risultante.
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Nota della Redazione
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