Bancarotta fraudolenta documentale: occultamento e dolo specifico dell’amministratore di diritto (Cass. pen. Sez. I n. 11598 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili costituisce fattispecie autonoma ed alternativa, in seno all’art. 216, primo comma, n. 2, r.d. n. 267/1942, rispetto alla fraudolenta tenuta delle stesse. L’occultamento consiste nella fisica sottrazione delle scritture alla disponibilità degli organi fallimentari e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; la irregolare tenuta integra invece ipotesi a dolo generico, presupponendo libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati. L’amministratore di diritto, ancorché solo formalmente investito della carica, risponde del reato quando sia provata la effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, confermava la condanna dell’imputato per bancarotta fraudolenta documentale, commessa quale amministratore di diritto di una società poi dichiarata fallita. La contestazione riguardava la condotta di sottrazione e distruzione delle scritture contabili, in alternativa alla loro irregolare tenuta.
La sentenza rescindente aveva censurato la mancata precisazione della condotta materiale attribuita all’imputato, con ricadute sull’accertamento del dolo. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale riteneva provato il dolo specifico, poiché l’imputato aveva comunicato al curatore la falsa notizia della distruzione della documentazione a seguito di un allagamento, mentre la stessa risultava occultata in un locale condotto in locazione. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello, quale giudice di rinvio, ha descritto con esattezza la condotta ascritta all’amministratore di diritto, consistita nella sottrazione della documentazione contabile alla curatela, da cui si desume il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. La motivazione, pur stringata, è stata ritenuta pregnante e aderente alla questione rimessa.
Il primo motivo è infondato. La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili è fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta, richiedendo il dolo specifico di pregiudizio ai creditori (Sez. V n. 18634 del 01.02.2017). La tempistica della condotta — conclusione del contratto di locazione nell’immediatezza dell’assunzione della carica e poco prima del fallimento, seguita dalla falsa dichiarazione di distruzione — rende evidente l’intento fraudolento.
La Corte ribadisce che l’amministratore di diritto risponde del reato anche se investito solo formalmente dell’amministrazione, purché sia dimostrata la effettiva e concreta consapevolezza dello stato delle scritture (Sez. V n. 43977 del 14.07.2017). Nel caso di specie tale consapevolezza emerge dal concreto accertamento del dolo specifico, poiché l’imputato non solo non si preoccupò di conservare la documentazione, ma una volta avutane la disponibilità la occultò.
Il successivo reperimento della documentazione, reso possibile da perquisizione e sequestro, è ritenuto irrilevante rispetto alla condotta di occultamento già consumata. Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la qualificazione come bancarotta fraudolenta risponde implicitamente anche alla sollecitazione sulla particolare tenuità del fatto, non applicabile ratione poenae. Il terzo motivo è infondato perché l’onere motivazionale sulla dosimetria è proporzionale al discostamento dal minimo edittale, trascurabile nel caso concreto.
Nota della Redazione
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