Bancarotta documentale: dolo specifico e amministratore di fatto (Cass. pen. Sez. V n. 40877 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la qualifica di amministratore di fatto non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, essendo sufficiente una significativa e continua attività gestoria o co-gestoria, svolta in modo non episodico, tale da evidenziare l’organico inserimento del soggetto nell’assetto societario. Una volta accertata tale veste, l’amministratore di fatto è gravato dell’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto, compresi gli obblighi di corretta tenuta della contabilità. La prova del dolo specifico, per la fattispecie di sottrazione, distruzione od omessa tenuta dei libri contabili, non può fondarsi su presunzioni o su indicatori vaghi: è necessaria una motivazione particolarmente rigorosa, che colleghi la condotta a concrete operazioni o a un effettivo scopo di profitto o di pregiudizio ai creditori.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna dell’imputato, quale amministratore di fatto di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui agli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223 r.d. n. 267 del 1942.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla riconosciuta qualifica di amministratore di fatto; con il secondo ha lamentato la nullità della sentenza per difetto di motivazione sull’elemento psicologico del reato, assumendo che il giudice di merito abbia confuso il dato oggettivo della mancata consegna della contabilità con la prova dello scopo di trarre profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto parzialmente fondato il ricorso, accogliendo il secondo motivo.

Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno ribadito che la qualifica di amministratore di fatto richiede solo una significativa e continuativa attività gestoria, anche limitata a specifici settori, purché idonea a rivelare l’inserimento stabile del soggetto nell’assetto societario. Non rilevano la durata dell’attività né la puntuale collocazione temporale dell’assunzione del ruolo. La valutazione è di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione. Nel caso concreto, le risultanze del curatore, le dichiarazioni degli ex dipendenti e del commercialista di riferimento hanno confermato il ruolo costante del ricorrente quale dominus dell’ente, a prescindere dall’esistenza di una delega formale. Il motivo è stato pertanto rigettato.

Sul secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’amministratore di fatto è destinatario degli obblighi di conservazione e corretta compilazione della contabilità; l’amministratore cessato resta responsabile per il periodo in cui ha ricoperto la carica ed è suo onere dimostrare l’avvenuta consegna delle scritture al subentrante.

Il nucleo del ragionamento riguarda però il dolo specifico. La fattispecie di art. 216, primo comma, n. 2, legge fallimentare prevede due ipotesi alternative: la sottrazione, distruzione od omessa tenuta dei libri contabili, che esige il dolo specifico; la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, che richiede il dolo generico. Nel caso di specie veniva in rilievo la prima ipotesi.

La Corte ha chiarito che la prova del dolo specifico non può desumersi automaticamente dalla mancata esibizione delle scritture, né da indicatori vaghi. Occorre una motivazione particolarmente rigorosa, tanto più quando non siano state contestate condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha fondato la prova su un presunto interesse a celare le movimentazioni contabili e sull’entità del passivo, senza chiarire da quali operazioni concrete tale interesse derivasse né argomentare su eventuali disponibilità o poste attive riconducibili a condotte depauperatrici.

La sentenza è stata quindi annullata limitatamente all’elemento psicologico del reato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo esame; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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