Incompatibilità del giudice e restituzione nel termine: onere di ricusazione e preclusione (Cass. pen. Sez. V n. 40876 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio. Il difetto di capacità del giudice di cui all’art. 178, lett. a), cod. proc. pen. rileva come mancanza dei requisiti occorrenti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali e non come difetto delle condizioni specifiche per esercitarle in un determinato procedimento; configura una nullità solo quando il sistema processuale non offra un rimedio, che nell’incompatibilità è l’istanza di ricusazione. La rescissione del giudicato, esperita senza successo, non può essere riproposta con l’ordinario gravame, generandosi una preclusione processuale. Integra il delitto di cui all’art. 495 cod. pen. la condotta di chi rende molteplici dichiarazioni, tutte diverse, sulle proprie generalità, anche se le reali generalità restino ignote.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il delitto di false generalità alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 495 cod. pen., e la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

Con i primi tre motivi ha dedotto la nullità della sentenza per l’incompatibilità del Presidente del collegio e per l’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, nonché per la mancata traduzione dall’istituto penitenziario. Il quarto motivo ha contestato la sussistenza del reato, non essendo note le esatte generalità dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso, ai limiti dell’inammissibilità, nel complesso infondato. Il primo motivo è manifestamente infondato: secondo il diritto vivente, l’incompatibilità del giudice è motivo di ricusazione e non vizio di nullità. Il difetto di capacità del giudice ex art. 178, lett. a), cod. proc. pen. riguarda la mancanza dei requisiti per l’esercizio delle funzioni, non delle condizioni specifiche del singolo procedimento. Solo quando il sistema non preveda rimedio si configura una nullità; qui il rimedio era la ricusazione, che la difesa non ha proposto.

Ad abundantia, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sulla terzietà e imparzialità del giudice, presidiate dagli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 CEDU. Tuttavia osserva che il magistrato non ha pronunciato sul merito dell’accusa, essendosi espresso con ordinanza nell’ambito di una richiesta di rescissione del giudicato con istanza subordinata di restituzione nel termine.

Da qui la Corte affronta congiuntamente il secondo e il terzo motivo, relativi all’omessa citazione e all’omessa traduzione dell’imputato detenuto. Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello la rescissione del giudicato e, in subordine, la restituzione nel termine; la Corte territoriale ha respinto la rescissione e accolto la restituzione, ritenendo l’imputato correttamente dichiarato assente ma carente la prova dell’effettiva conoscenza del processo.

Poiché l’ordinanza di rigetto della rescissione non è stata impugnata nei termini, si è generata una preclusione processuale che non consente di dedurre il medesimo vizio con l’ordinario gravame. La rescissione è mezzo d’impugnazione straordinaria di stretta interpretazione, non riproponibile senza elementi diversi. Irrilevante, infine, che la Corte d’appello abbia affrontato la questione con motivazione diversa, poiché la corretta soluzione di una questione di diritto non può essere censurata per la modalità della motivazione.

Il quarto motivo è manifestamente infondato: integra il reato la condotta di chi rende più dichiarazioni, tutte diverse, sulle proprie generalità, anche se le reali generalità non siano accertabili. Ne consegue la reiezione del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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