Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura del compendio probatorio (Cass. pen. Sez. VII n. 33192 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato di legittimità sui vizi della motivazione: è preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti. È pertanto inammissibile il ricorso che prospetti una valutazione delle risultanze processuali diversa e più favorevole al ricorrente, senza confrontarsi con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
Il Fatto
Con sentenza del 26 settembre 2025 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Macerata, con cui il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle valutazioni effettuate sulla propria consulenza di parte; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta determinazione dell’orario di verificazione del fatto. Il difensore ha poi depositato memoria scritta insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Il principio posto a fondamento della decisione è quello per cui esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta in via esclusiva al giudice di merito.
I giudici di legittimità richiamano Sez. U n. 6402 del 30/04/1997, secondo cui la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità. Il Collegio osserva inoltre che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 46 del 2006, resta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione.
Restano dunque preclusi, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, come affermato in Sez. 5 n. 17905 del 23/03/2006. Ne deriva che non sono consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito, secondo l’indirizzo espresso da Sez. 6 n. 22445 del 08/05/2009.
Su questa base la Corte rileva che il ricorrente, con le doglianze proposte, invoca in realtà una considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter argomentativo seguito dalla Corte territoriale per affermare la responsabilità penale.
All’inammissibilità del ricorso conseguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, secondo quanto affermato dalla Corte cost., sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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