Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 34499 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. La mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di motivazione. La valutazione della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale di consumazione, dovendo il giudice esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che ha confermato la decisione di primo grado con cui è stata affermata la sua responsabilità penale per il delitto di cui all’art. 483 cod. pen. Propone ricorso per cassazione articolando tre motivi.

Con il primo deduce vizio della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità. Con il secondo contesta la motivazione resa sul punto della recidiva. Con il terzo lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i tre motivi, accomunati dalla richiesta di un nuovo esame del merito. Sul primo rileva che il vizio dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità: davanti alla Corte di cassazione non è possibile invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete.

Esula dai poteri della Corte di cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito. A sostegno richiama le Sezioni Unite n. 22242 del 27.01.2011 e le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, oltre a pronunce più recenti che confermano il medesimo orientamento. Osserva che il ricorrente insiste nell’invocare un errore sull’esistenza di precedenti penali che risulta incensurabilmente escluso nella sentenza impugnata.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità: la valutazione della recidiva non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale, dovendo il giudice verificare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto rilevante quale fattore criminogeno.

Sul terzo motivo la Corte rileva che la contestazione non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi gli altri da tale valutazione, con richiamo a Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020 e ad altre conformi.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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