Inammissibili i motivi che chiedono una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 32436 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
È preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica della sua manifesta illogicità, immediatamente percepibile, senza possibilità di verificarne la corrispondenza alle acquisizioni processuali né di sostituire una diversa valutazione a quella del giudice di merito. L’eccezione sulla proposizione di domande suggestive va proposta al giudice innanzi al quale si forma la prova, restando rimessa ai giudici dei gradi successivi la sola valutazione della motivazione del provvedimento che su di essa si pronuncia. Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dedotti dalle parti né ogni circostanza indicata dall’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivamente valutabili.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 09/10/2025, aveva confermato la condanna del ricorrente, tra l’altro, per il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. e negato le circostanze attenuanti generiche. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando più motivi e depositando memoria difensiva.

I motivi investivano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie e testimoniali, la dedotta violazione delle norme processuali sulle domande suggestive, la motivazione sulla sussistenza del reato contestato e il diniego delle attenuanti generiche. La questione approda così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi primo, secondo, terzo e sesto, dichiarandoli inammissibili. Le dedotte violazioni di legge e i prospettati vizi motivazionali si risolvono, osserva il Collegio, nella sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie e in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità. A fronte di una motivazione completa, coerente e priva di manifeste illogicità, il ricorrente si limita a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti e delle emergenze processuali.

Il principio è richiamato nel suo nucleo consolidato: alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997. Il controllo sulla motivazione resta circoscritto alla verifica della sua manifesta illogicità, senza possibilità di verificarne la corrispondenza alle acquisizioni processuali o di sostituire una diversa valutazione a quella del giudice di merito, secondo le Sezioni Unite n. 47289 del 2003 e le Sezioni Unite n. 24 del 1999.

Quanto al quarto motivo, con cui si deduce violazione delle norme processuali in relazione all’art. 188 cod. proc. pen., la censura è dichiarata manifestamente infondata. L’eccezione circa la proposizione di domande suggestive deve essere proposta al giudice innanzi al quale si forma la prova; ai giudici dei gradi successivi è rimessa soltanto la valutazione della motivazione del provvedimento di accoglimento o rigetto dell’eccezione, come precisato dalla Sez. V n. 27159 del 2018.

Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità: a fronte della puntuale motivazione sulla sussistenza del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., il ricorrente non si confronta con le argomentazioni poste a fondamento della decisione, in contrasto con l’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Il settimo motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti inammissibile perché investe una valutazione di merito non sindacabile quando sia sorretta da motivazione congrua. Nel merito la censura è comunque infondata: il giudice non deve esaminare tutti gli elementi dedotti né ogni circostanza dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento a quelli decisivi, secondo la Sez. IV n. 32872 del 2022 e la Sez. II n. 23903 del 2020. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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