Detenzione di stupefacenti: spaccio desumibile da elementi oggettivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 18777 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione a terzi della sostanza stupefacente detenuta può essere desunta da elementi oggettivi univoci e significativi, quali la quantità e la varietà delle sostanze rinvenute, le modalità di detenzione e confezionamento in dosi, la presenza di strumenti tipicamente utilizzati per il dosaggio e il ritrovamento di appunti riconducibili agli acquirenti. Il motivo di ricorso che deduca la violazione di legge per il mancato raggiungimento della prova della destinazione allo spaccio è manifestamente infondato quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione lineare e coerente, fondata su un compendio probatorio univoco e non contraddetto da specifiche e pertinenti censure.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale locale, con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Torino, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge, assumendo che non fosse stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della destinazione a terzi della sostanza, alla luce del compendio probatorio complessivo e della documentazione attestante l’abituale consumo da parte dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come il motivo di ricorso fosse privo di specificità in tutte le sue articolazioni, risultando del tutto assertivo e non sorretto da concrete richieste con l’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. La doglianza è stata altresì giudicata manifestamente infondata, in quanto la lettura del provvedimento impugnato dimostra l’esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei dati probatori.
Nel merito, la Corte territoriale aveva puntualmente valorizzato una pluralità di elementi fattuali univocamente indicativi della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. In particolare, hanno assunto rilievo la quantità e la varietà delle sostanze rinvenute (cocaina e hashish), le modalità di detenzione, con la suddivisione in più involucri, la presenza di ben tre bilancini di precisione, nonché il materiale da confezionamento per preparare le dosi e il ritrovamento di manoscritti riportanti cifre e nomi riconducibili agli acquirenti.
Tali circostanze, valutate nel loro complesso, depongono inequivocabilmente per una detenzione finalizzata alla cessione a terzi, risultando incompatibili con un uso esclusivamente personale. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, è costante nel ritenere che la destinazione allo spaccio possa essere desunta da elementi oggettivi univoci e significativi, quali il quantitativo di sostanza, le modalità di detenzione e il rinvenimento di strumenti tipici per il confezionamento delle dosi (Sez. 4, n. 36755 del 2004).
La tesi difensiva dell’abitualità dell’assunzione è stata pertanto ritenuta manifestamente infondata, non essendo in grado di scalfire l’apparato indiziario raccolto. Dichiarato inammissibile il ricorso, è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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