Reclamo ex art. 35-ter e domanda nuova: inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 40903 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza in materia di indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen., il Tribunale di sorveglianza non può pronunciarsi su profili di inadeguatezza del trattamento detentivo che non siano stati prospettati con la originaria richiesta di indennizzo. Il giudizio di reclamo ha per oggetto, per sua natura, quanto è stato posto all’esame del magistrato di sorveglianza, non già questioni mai portate alla sua attenzione. La domanda proposta per la prima volta in sede di reclamo è inammissibile come domanda nuova, perché sottrae intenzionalmente al primo giudice un punto della decisione rispetto al quale si configura, a priori, un inevitabile difetto di motivazione.

Il Fatto

Il detenuto aveva proposto domanda di indennizzo per la carcerazione sofferta presso un istituto penitenziario, invocando la disciplina dell’art. 35-ter Ord. pen. Il magistrato di sorveglianza si era pronunciato negativamente su alcuni profili della richiesta. Il Tribunale di sorveglianza, investito del reclamo, lo ha accolto solo in parte, respingendo la parte della originaria domanda relativa alla lamentata inadeguatezza dei servizi igienici per mancanza di pareti divisorie tra la camera di detenzione e i servizi. Secondo il Tribunale quella questione era domanda nuova, perché proposta per la prima volta con il reclamo.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 35-ter Ord. pen. e 3 CEDU: il magistrato di sorveglianza si era già pronunciato negativamente sulla richiesta di indennizzo relativa alle carenze igieniche della cella, sicché la questione non era stata introdotta per la prima volta in sede di reclamo.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica del vizio dedotto, che impone di compulsare l’ordinanza oggetto di reclamo e la originaria domanda del detenuto rivolta al magistrato di sorveglianza. Da tale esame risulta che il ricorrente aveva fatto un generico riferimento al fatto che il bagno non rispettava le norme igienico-sanitarie, senza però lamentare la mancanza di una separazione tra la camera di detenzione e i servizi igienici.

La differenza è decisiva. Il profilo dell’assenza di pareti divisorie costituisce un addebito autonomo, che non era stato portato alla cognizione del magistrato di sorveglianza e che, quindi, è stato introdotto soltanto con il reclamo. Il Tribunale di sorveglianza lo ha perciò correttamente qualificato come domanda nuova e lo ha respinto.

La Corte enuncia la regola processuale che sostiene la decisione: il giudizio di reclamo, per sua natura, deve avere ad oggetto quanto è stato posto all’esame del magistrato di sorveglianza e non già questioni mai portate alla sua attenzione con la originaria richiesta di indennizzo. La ratio è di sistema: consentire la trattazione in reclamo di un profilo mai dedotto in primo grado significherebbe riformare il provvedimento impugnato su un punto rispetto al quale si configura, a priori, un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato quel punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del magistrato di sorveglianza.

Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché manifestamente infondato. All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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