Reato continuato e scorporo delle pene nel giudizio di esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 40901 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna pronunciata per una pluralità di reati unificati ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare, sulla pena inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già unificati. L’aumento complessivo non può superare il triplo della pena stabilita per il reato più grave, secondo il disposto dell’art. 81, primo comma, cod. pen. La violazione di tale criterio determina l’annullamento con rinvio del provvedimento, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Varese aveva accolto la domanda di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiesta nell’interesse di un condannato con due decisioni irrevocabili: una sentenza della Corte di appello dell’Aquila, per truffe commesse tra aprile e giugno 2020, e una sentenza del Tribunale di Varese, per truffe commesse tra marzo e giugno 2020.

Il giudice aveva rideterminato la pena complessiva indicando come base quella inflitta dalla Corte territoriale, aumentata per i reati oggetto della seconda condanna. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del criterio di calcolo adottato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 81 cod. pen. sotto un duplice profilo: l’erronea individuazione della pena base, identificata nel cumulo inflitto dalla Corte territoriale e non nella pena irrogata per il reato ritenuto più grave; la conseguente violazione del divieto di aumento superiore al triplo della pena stabilita per il reato più grave.

La Corte ritiene il ricorso fondato. Richiama il principio consolidato per cui, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e applicare su di esso gli aumenti per ciascun reato satellite, nel rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261 – 01).

L’ordinanza impugnata non rispetta tale criterio: non ha proceduto allo scorporo della pena inflitta per i vari reati unificati, omettendo di individuare il reato più grave nella fattispecie di cui al capo 20, per la quale era stata irrogata la pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Da tale errore deriva un secondo profilo di illegittimità: la pena finale è stata quantificata in misura superiore al triplo di quella inflitta per il reato più grave, con violazione dell’art. 81, primo comma, cod. pen.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Varese, in composizione monocratica e in diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul solo trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della continuazione, nel rispetto dei principi indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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