Responsabilità dell’amministratore di diritto per bancarotta del prestanome (Cass. pen. Sez. V n. 3872 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore di diritto che abbia accettato la carica al solo fine di fare da prestanome non risponde dei reati fallimentari in forza di un automatismo tra carica ricoperta e responsabilità penale. Occorre un accertamento caso per caso che valuti il significato probatorio dell’intero contesto dell’azione. Tuttavia, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano derivare gli eventi tipici del reato, o l’accettazione del rischio che si verifichino, può bastare a fondare la responsabilità ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., integrando il dolo generico o specifico. Il dolo del prestanome richiede la generica consapevolezza del compimento, da parte dell’amministratore di fatto, di una delle condotte dell’art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare, non necessariamente estesa ai singoli episodi delittuosi.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 10 ottobre 2023, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, sostituendo la pena detentiva con la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e dell’art. 56 della legge n. 689 del 1981.
Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 40 cod. pen. e 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fallimentare, sostenendo di avere assunto solo la carica formale di amministratore di diritto, mentre altri avevano curato la gestione societaria. La Corte di appello avrebbe fondato la condanna su inosservanze civilistiche senza verificare il nesso eziologico con gli eventi di distrazione delle autovetture e sottrazione delle scritture contabili.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte individua nell’art. 40, comma secondo, cod. pen. la norma di riferimento per la responsabilità concorsuale dell’amministratore di diritto negli illeciti dell’amministratore di fatto. Con orientamento consolidato, richiamato anche in motivazione, si è affermato che la sola consapevolezza della possibile derivazione degli eventi tipici dall’omissione, o l’accettazione del rischio, integra l’elemento soggettivo.
Il prestanome risponde del dolo generico o specifico quando è consapevole che l’amministratore di fatto compia una delle condotte dell’art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare, senza che rilevi la conoscenza dei singoli episodi. La responsabilità si collega all’omissione dei doveri di salvaguardia dell’integrità patrimoniale ex art. 2394 cod. civ. e di vigilanza ex art. 2392 cod. civ..
La Corte ribadisce però il principio espresso dalla Sez. V n. 37453 del 2021: non si può prescindere dall’accertare se il prestanome sia rimasto del tutto estraneo all’amministrazione. Diversamente si ricadrebbe in un rigido automatismo tra carica e responsabilità, quasi che quella di amministratore di diritto fosse una responsabilità di posizione, più volte esclusa dalla giurisprudenza. Il richiamo alle disposizioni civilistiche va ricondotto ai principi di tassatività e determinatezza della condotta penalmente rilevante.
Nel caso concreto, i giudici di merito hanno ricavato il dolo specifico da indici concreti: l’essersi il ricorrente reso irreperibile agli organi fallimentari, l’accettazione della carica a notevole distanza dal fallimento, la chiusura dell’ultimo bilancio anni prima, l’accettazione della carica senza consegna dei libri contabili, la conoscenza di un ingente debito verso l’Erario e la nomina di un depositario delle scritture in liquidazione. Per la distrazione, rilevano il lungo tempo tra accettazione e fallimento e l’inerzia dopo la notizia dei debiti fiscali dal 2012. Le censure difensive, reiterative e generiche, non si confrontano con tali elementi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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