Giustizia riparativa: nessun obbligo di avviso e nessuna nullità (Cass. pen. Sez. VI n. 34550 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giustizia riparativa, la possibilità per il giudice di disporre d’ufficio l’invio delle parti a un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo alcun obbligo in tal senso né dovendo la scelta essere motivata. Ne consegue che l’omesso avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. non configura alcuna nullità. Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi concernenti la motivazione sui presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen., l’omesso avviso ex art. 447, comma 1, cod. proc. pen. e il diniego delle attenuanti generiche non sono consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La doglianza sulla mancata specificazione delle prescrizioni della pena sostitutiva breve non integra pena illegale.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, in sede di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la pena concordata per il reato di detenzione illecita di oltre cinque chilogrammi di hashish, contestato in concorso formale ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della mancanza di motivazione sui presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen., del vizio di motivazione per il mancato avviso, nel decreto di fissazione dell’udienza, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, dell’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e della mancata specificazione dell’ambito di applicazione della pena sostitutiva breve ex art. 53-bis legge n. 689/1981. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo da una preliminare ragione di ordine processuale. I primi tre motivi non sono consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che delimita tassativamente il perimetro del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo le censure relative alla motivazione sui presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti.

Sul secondo motivo la Corte ha aggiunto una considerazione di merito, destinata a svolgere una funzione chiarificatrice autonoma. In tema di giustizia riparativa, la possibilità per il giudice di disporre d’ufficio l’invio delle parti a un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale. Non sussiste un obbligo in tal senso, né la scelta deve essere motivata. Da questa premessa discende la conseguenza processuale: ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen., o sia stato omesso l’avviso alle parti della facoltà di accedervi ai sensi dell’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità.

Il Collegio ha richiamato, a sostegno, un proprio precedente (Sez. 6, n. 25367 del 09.05.2023, Rv. 285639-01), confermando l’indirizzo secondo cui la disciplina della giustizia riparativa non introduce adempimenti sanzionati a pena di invalidità. La norma, modificata dall’art. 25, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, costruisce l’accesso ai programmi come facoltà rimessa all’iniziativa delle parti e alla discrezionalità del giudice, non come passaggio necessitato del procedimento.

Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso che la mancata specificazione delle prescrizioni della pena sostitutiva breve integri pena illegale. La doglianza non è consentita dalla legge quando la pena applicata non è di specie diversa da quella prevista dalla legge né irrogata in misura superiore al massimo edittale. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *