Permesso premio e presunzione relativa di pericolosità per il condannato non collaborante (Cass. pen. Sez. V n. 35619 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’art. 4-bis Ord. pen., introdotta dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ha trasformato da assoluta in relativa la presunzione legale di permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata per il condannato non collaborante. Ne deriva che l’accesso al permesso premio postula, per i condannati per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen., requisiti ulteriori e non fungibili rispetto alla regolare condotta carceraria e al percorso rieducativo: l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salvo prova dell’assoluta impossibilità, e l’allegazione di elementi specifici idonei a escludere l’attualità dei collegamenti e il pericolo di ripristino. Il mancato assolvimento di tali obblighi, non giustificato da impossibilità, preclude la concessione del beneficio anche in presenza di indicatori favorevoli.

Il Fatto

Il condannato, detenuto in espiazione di una pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e agli artt. 110, 81, 629, secondo comma, cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 7, legge n. 203 del 1991, con fine pena al 10 marzo 2028, ha chiesto l’accertamento della impossibilità o inesigibilità della collaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter Ord. pen. e la conseguente concessione del permesso premio.

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Cass. pen. Sez. I n. 38468 del 12.07.2024, ha respinto l’istanza e dichiarato inammissibile la richiesta di permesso premio, rilevando che il condannato non ha adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria né ha dimostrato l’assoluta impossibilità dell’adempimento. Ha altresì evidenziato il mancato approfondimento sulla revisione critica della condotta criminosa. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che rientra nel catalogo dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, Ord. pen., configurandosi la relativa condanna come condizione tendenzialmente ostativa all’ammissione ai benefici penitenziari, salvo il ricorrere delle condizioni previste dalla norma. Richiamando Sez. I n. 48570 del 27.09.2017 e Sez. I n. 12982 del 19.02.2004, il Collegio ribadisce la necessità della verifica in concreto.

Dopo la novella del 2022, la Corte individua tre distinti regimi di accesso al permesso premio. Il primo, di diritto intertemporale, condiziona il beneficio, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, all’acquisizione di elementi che escludano l’attualità dei collegamenti. Il secondo, nascente dal nuovo art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., esige l’adempimento delle obbligazioni civili e pecuniarie o l’assoluta impossibilità, oltre all’allegazione di elementi specifici. Il terzo regime recepisce l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, che impone di valorizzare il percorso rieducativo già compiuto al momento dell’entrata in vigore della disciplina più restrittiva. Il percorso argomentativo si sostiene sul richiamo alla Corte cost. n. 32 del 2020, n. 253 del 2019, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995, nonché sulla soluzione già affermata da Sez. V n. 33693 del 28.06.2024.

La Corte esclude che nel caso concreto ricorresse il terzo regime, poiché l’espiazione della pena è iniziata, con il passaggio in giudicato, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, sicché non può ipotizzarsi che il condannato avesse già raggiunto un adeguato livello rieducativo. Trattandosi di fatti commessi prima della novella, correttamente il Tribunale ha verificato le condizioni del regime intertemporale, con esito sfavorevole. La Corte dà atto che il condannato avrebbe acquisito un importante patrimonio conoscitivo posto a disposizione dell’autorità giudiziaria solo in parte, valutazione non censurata con specifiche doglianze.

Quanto ai requisiti, la Corte ribadisce la non fungibilità dell’adempimento delle obbligazioni civili e pecuniarie rispetto agli altri indicatori. Richiamando Sez. I n. 26557 del 10.05.2023, precisa che non può richiedersi una piena revisione critica del reato, che costituisce l’epilogo ultimo del trattamento. Nondimeno, il mancato adempimento non giustificato da impossibilità preclude il beneficio. La Corte reputa il ricorso generico e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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