Revoca sospensione condizionale senza requisito stessa indole (Cass. pen. Sez. 7 n. 2596 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, n. 1, cod. pen., l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti. Ne consegue che l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura, a condizione che la pena inflitta per esso, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti edittali di cui all’art. 163 cod. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, con sentenza del 18/01/2009, divenuta irrevocabile il 13/02/2010, aveva applicato – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di mesi dieci di reclusione e giorni venti di arresto, sospendendone condizionalmente l’esecuzione. Il beneficio era stato concesso per i reati di cui all’art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 4 legge n. 110/1975, commessi in Ostiglia il 14/06/2009.

Entro il quinquennio successivo alla concessione del beneficio, il condannato aveva commesso quattro distinti episodi di rapina consumata e tentata a Bassano del Grappa, per i quali aveva riportato una condanna a pena detentiva, passata in giudicato l’08/06/2018. La Corte di Appello di Venezia, con il provvedimento impugnato, ha quindi disposto la revoca della sospensione condizionale, ritenendo integrata l’ipotesi di revoca obbligatoria.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente, per il tramite del difensore, ha lamentato la violazione di legge in ordine al riconoscimento dei presupposti per la revoca di diritto del beneficio, nonché il difetto di motivazione in relazione alla commissione di un delitto della stessa indole. A suo avviso, la revoca sarebbe stata illegittima in mancanza del requisito dell’identità di indole tra il nuovo reato e quello oggetto della precedente condanna sospesa.

La Corte di legittimità ha disatteso tale impostazione, ritenendo gli enunciati ermeneutici prospettati dalla difesa in evidente conflitto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Premesso che nella specie veniva in rilievo una revoca di diritto per essere stato commesso un nuovo delitto entro il periodo di operatività della sospensione – decorrente dal passaggio in giudicato della prima sentenza – la Corte ha richiamato il principio pacifico secondo cui il requisito dell’identità dell’indole opera esclusivamente con riferimento alle contravvenzioni.

A sostegno di tale assunto viene citato il precedente di Sez. 6, n. 19507 del 2018, secondo cui l’ulteriore delitto è sempre causa di revoca della sospensione condizionale, quale che sia la sua natura. La ratio del meccanismo normativo risiede, infatti, nella sola verifica del superamento dei limiti di pena di cui all’art. 163 cod. pen., una volta sommata la nuova condanna a quella sospesa.

Nel caso di specie, la pena inflitta per i delitti di rapina, cumulata a quella precedentemente sospesa, aveva oltrepassato i limiti edittali. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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