Nessuna remissione tacita di querela se manca l’avvertimento all’udienza rinviata (Cass. pen. Sez. V n. 34574 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra remissione tacita della querela, ai sensi dell’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen., la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza nella quale deve rendere testimonianza, quando essa segua al rinvio della precedente udienza, nella quale lo stesso era comparso e non era stato reso edotto delle conseguenze della propria assenza. Non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che l’atto di citazione per la precedente udienza fosse corredato dell’avvertimento prescritto dall’art. 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen., poiché tale avvertimento opera esclusivamente con riferimento all’udienza in cui il querelante è citato a comparire in veste di teste.

Il Fatto

Il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per remissione tacita della querela, ravvisata nella mancata presentazione della persona offesa all’udienza nella quale era stata resa edotta di comparire in veste di teste. Il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen. e 142, comma 3, lett. d-bis), disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente ha lamentato che, all’udienza precedente a quella della mancata comparizione, la persona offesa era stata solo resa edotta del rinvio, senza alcun avviso formale sulle conseguenze della propria assenza. La questione approda così in Cassazione per stabilire se l’avvertimento contenuto nell’atto di citazione possa esplicare efficacia anche per le udienze successive, in caso di rinvio dell’incombente istruttorio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa normativa. L’art. 41, comma 1, lett. t), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 ha inserito la lett. d-bis) nel comma 3 dell’art. 142 disp. att. cod. proc. pen., imponendo che l’atto di citazione notificato al querelante rechi l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo all’udienza in cui è citato come testimone integra remissione tacita di querela. La regola si correla all’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen., che codifica il principio già espresso dalle Sezioni Unite n. 31668 del 23/06/2016, richiamato dalla Sez. II n. 33648 del 28/06/2023 nel senso della necessaria previa edotta conoscenza delle conseguenze dell’assenza.

Sul piano letterale, il collegio osserva che la disposizione fa riferimento all’avvertimento relativo alla mancata comparizione “all’udienza”, al singolare. Il riferimento è dunque all’udienza in cui il querelante è citato a comparire come teste con lo stesso atto. Nessuna previsione estende tale avvertimento alle udienze successive in caso di rinvio dell’incombente istruttorio.

Sul piano sistematico, l’esigenza deflattiva che fonda la regola dell’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen. deve essere contemperata con quella, preminente, di tutela della vittima del reato, riconosciuta anche nell’ordinamento europeo (Corte cost. n. 132 del 2026). Ne deriva la necessità di una verifica particolarmente attenta dell’effettiva volontà del querelante di rimettere tacitamente la querela (Sez. V n. 43636 del 05/10/2023).

Nel caso concreto, dal verbale dell’udienza precedente — la cui lettura è consentita a fronte della deduzione di un vizio processuale (Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001) — risulta che la persona offesa non ricevette alcun avvertimento sulle conseguenze della mancata comparizione alla successiva udienza, essendosi il verbale limitato alla generica indicazione del rinvio.

La Corte accoglie pertanto il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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