Particolare tenuità del fatto: sindacato di legittimità e motivi riproduttivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 19161 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondato il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., laddove la sentenza impugnata abbia congruamente indicato le ragioni ostative all’operatività dell’istituto. Sono, invece, inammissibili per difetto di specificità le censure che ripropongono profili di doglianza già dedotti in appello e disattesi dal giudice di secondo grado, risultando volte a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, estranea al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 28/05/2025 che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen. e confermato la condanna per il delitto di ricettazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, incentrati su tre distinti profili: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta destinazione alla vendita dei beni in sequestro ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 474 cod. pen., e la ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione basata sulle mere dichiarazioni del teste escusso.
Quanto alla prima censura, gli ermellini l’hanno ritenuta manifestamente infondata, evidenziando che i giudici di appello si erano conformati al disposto dell’art. 131-bis cod. pen. e ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, avendo congruamente indicato le ragioni ostative all’applicazione dell’istituto.
In ordine alle ulteriori doglianze, la Corte le ha giudicate prive di specificità e meramente apparenti, in quanto riproduttive di censure già dedotte in appello e già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, nonché finalizzate a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità, anche in considerazione della già dichiarata prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen., quale fatto storico presupposto rispetto alla ricettazione.
Conseguentemente, assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
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Nota della Redazione
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