Patteggiamento, ricorso inammissibile se non dedotto un motivo tipico (Cass. pen. Sez. VII n. 36187 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata a seguito di richiesta formulata dopo il 3 agosto 2017, è impugnabile con ricorso per cassazione esclusivamente per i motivi tipici indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica, illegalità della pena. Non è deducibile, in quanto estranea a tale perimetro, l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. In tale ipotesi l’inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, con ordinanza de plano e senza avviso alle parti per la camera di consiglio, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il giudice dell’udienza preliminare, su richiesta delle parti, applica al ricorrente la pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, preferenziale e impropria. L’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa.

La questione che giunge davanti alla Corte riguarda l’ammissibilità di un ricorso che censura, in via principale, il mancato esercizio del potere di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., perché proposto avverso una sentenza di patteggiamento la cui richiesta è stata formulata dopo il 03.08.2017, data di entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103.

La Corte ricostruisce la portata della norma introdotta dalla riforma: il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena. Si tratta di un catalogo chiuso, che delimita in modo tassativo il sindacato di legittimità.

Il motivo prospettato dal ricorrente non rientra in alcuna di tali categorie. L’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. resta estranea al perimetro dei vizi deducibili, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo non consentito dalla legge.

La Corte precisa poi il regime procedurale applicabile. Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., anch’esso introdotto dalla legge n. 103/2017 e applicabile alla fattispecie, l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento deve essere dichiarata senza formalità di procedura, con ordinanza de plano e senza neppure avvisare le parti della fissazione dell’udienza in camera di consiglio ai fini dell’instaurazione del contraddittorio.

All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., il pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma fissata in via equitativa in euro 4.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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