Confisca per equivalente in esecuzione e limiti del giudicato di condanna (Cass. pen. Sez. I n. 28461 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, in presenza di un giudicato di condanna per usura aggravata, può disporre in via autonoma la confisca per equivalente dei beni del condannato fino alla concorrenza della somma indicata nell’imputazione, ai sensi degli artt. 676 cod. proc. pen. e 240-bis cod. pen. Il riferimento alle “somme di denaro” contenuto nella sentenza irrevocabile va interpretato, alla luce del complessivo tenore del provvedimento, come limite di valore della confisca per equivalente e non come oggetto specifico del vincolo ablativo, quando alcuna somma di denaro sia stata concretamente sottoposta a sequestro. L’adozione del provvedimento nelle forme de plano non esorbita dalle regole processuali applicabili, restando ferma la sua impugnabilità una volta comunicato all’interessato.
Il Fatto
Nel corso delle indagini preliminari per usura aggravata ex art. 644, ultimo comma, cod. pen., la polizia giudiziaria sottoponeva a sequestro denaro contante e titoli nella disponibilità dell’indagato; il Giudice per le indagini preliminari ordinava poi il sequestro preventivo, anche per equivalente, su beni mobili, denaro, titoli e immobili, fino alla concorrenza di una somma determinata. Il provvedimento era parzialmente eseguito su due polizze vita e due immobili.
Con sentenza di condanna passata in giudicato veniva ordinata la confisca delle somme di denaro di cui al sequestro preventivo. Su istanza del Procuratore generale, la Corte d’appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva de plano di eseguire la confisca anche di ulteriori somme e manteneva il vincolo su quanto già sequestrato; il provvedimento non era notificato nell’immediatezza. Proposta opposizione e rigettata, il condannato ricorreva per cassazione articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è nel complesso infondato. Il secondo motivo, con cui si denunciava l’incompatibilità di un componente del collegio che aveva già pronunciato la sentenza di condanna, è inammissibile: la questione avrebbe dovuto essere oggetto di specifica ricusazione, essendo nota la composizione del giudice dell’esecuzione, e il termine di decadenza previsto dall’art. 38 cod. proc. pen. osta a che essa sia proposta in altra forma oltre quel limite.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’oggetto del giudicato. La formula impiegata nella sentenza di condanna, alla luce del complessivo tenore del provvedimento, deve essere letta nel senso che è stata ordinata la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma indicata. Il richiamo alle “somme di denaro” riguarda il limite di valore entro cui eseguire la confisca per equivalente, non l’oggetto specifico dell’ablasione, tanto più che nessuna somma di denaro era stata sottoposta a sequestro in forza del decreto del giudice delle indagini.
Anche a prescindere da tale interpretazione, il giudice dell’esecuzione, in presenza di un giudicato di condanna per usura aggravata, ben poteva disporre in via autonoma la confisca per equivalente di beni pari alla somma indicata nell’imputazione. Il provvedimento adottato de plano nel 2022 non esorbita dalle regole processuali, applicandosi la previsione degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., ed è comunque impugnabile una volta comunicato all’interessato, come di fatto avvenuto con l’opposizione.
Nell’atto di opposizione il condannato non ha dedotto che il valore dei beni sottoposti a sequestro fosse superiore a quello indicato nel provvedimento, ma si è limitato a contestare l’illegittimità del provvedimento esecutivo. La censura era infondata, avendo il giudice dell’esecuzione correttamente respinto l’opposizione e l’istanza di restituzione, senza violazione di legge e nel rispetto dei canoni di logicità della motivazione. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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