La deducibilità dei costi non contabilizzati richiede allegazioni fattuali concrete (Cass. pen. Sez. 3 n. 15150 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il giudice penale può legittimamente avvalersi degli accertamenti induttivi compiuti dagli Uffici finanziari, inclusi quelli fondati sulla banca dati spesometro, per la determinazione dell’imposta evasa, ferma restando l’autonoma valutazione degli elementi secondo i criteri dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. I costi deducibili non contabilizzati possono essere considerati solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o il ragionevole dubbio della loro esistenza; la produzione di fatture passive con descrizione generica delle prestazioni non soddisfa tale onere. La precedente condanna a pena sospesa, ancorché il reato sia estinto per decorso del termine di cui all’art. 167 cod. pen., continua a rilevare ai fini del giudizio di concedibilità della sospensione condizionale, in quanto l’estinzione non elimina gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla norma.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Rieti che aveva condannato l’imputato per i reati di omessa dichiarazione ex art. 5 e di occultamento di scritture contabili ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle soglie di punibilità per il mancato riconoscimento di costi risultanti da fatture passive emesse da una società terza, nonché il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici di legge, evidenziando il decorso del termine quinquennale per l’estinzione dei reati oggetto di precedenti condanne a pena sospesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambi i motivi come manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha richiamato il costante orientamento secondo cui il giudice penale può utilizzare gli accertamenti induttivi dell’Amministrazione finanziaria e i dati dello spesometro, trattandosi di elementi aventi contenuto materiale e non meramente presuntivo, la cui attendibilità va comunque verificata alla luce dei criteri di valutazione della prova indicati dall’art. 192, comma 1, cod. proc. pen.
Con specifico riferimento ai costi deducibili, la Corte ha ribadito che essi rilevano solo se assistiti da allegazioni fattuali che ne dimostrino la consistenza, con la conseguenza che non può trovare ingresso una presunzione di esistenza di costi basata su mere asserzioni congetturali. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano escluso le fatture passive prive di descrizione dettagliata delle prestazioni, non registrate e non supportate da documentazione giustificativa, senza che la difesa avesse fornito elementi idonei a dimostrare la veridicità del rapporto sottostante.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha affermato che l’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. per decorso del termine non comporta l’eliminazione di tutti gli effetti penali della condanna, ma soltanto l’esecuzione della pena. Ne consegue che la precedente condanna a pena sospesa resta ostativa alla concessione della sospensione condizionale in un successivo procedimento, rendendo superfluo ogni approfondimento in ordine alla prognosi di futura astensione dalla commissione di reati. La declaratoria di inammissibilità comportava la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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