Diffamazione a mezzo stampa: la fonte anonima esclude il diritto di cronaca (Cass. pen. Sez. V n. 34573 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non opera la scriminante del diritto di cronaca quando la notizia diffamatoria oggetto di divulgazione proviene da uno scritto anonimo, intrinsecamente inidoneo a essere sottoposto a controlli sulla veridicità e quindi privo del requisito dell’interesse pubblico. L’onere di provare la verità della notizia riportata grava sull’imputato che invoca la scriminante e non può essere assolto mediante il richiamo a una fonte anonima, confidenziale o non controllabile. Fa eccezione la sola ipotesi in cui, per particolari circostanze, sia possibile verificare la veridicità della notizia anche se proveniente da fonte anonima, ma in tal caso il responsabile deve dimostrare di aver compiuto tale verifica ricorrendo a fonti controllabili. La scriminante putativa di cui all’art. 59, quarto comma, cod. pen. non può fondarsi sulla sola affermazione dell’agente di aver confidato nella veridicità della notizia anonima, per quanto rilevante sia il contesto territoriale in cui la notizia è diffusa.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 28.03.2025, ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado nei confronti di un giornalista per i delitti di diffamazione aggravata di cui ai capi 5) e 6) della rubrica. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen. e la motivazione apparente quanto al capo 5), l’illogicità e il travisamento della prova in ordine all’esimente della provocazione quanto al capo 6), e infine l’erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva applicato il consolidato orientamento secondo cui non sussiste un diritto di cronaca quando è divulgata una notizia proveniente da una fonte anonima. Il Collegio richiama il principio per cui la scriminante non opera in presenza di uno scritto anonimo, perché questo è intrinsecamente inidoneo a essere sottoposto a controlli circa la veridicità della notizia e dunque non meritevole dell’interesse pubblico.
La Suprema Corte conferma che l’onere di provare la verità della notizia grava sull’imputato che invoca il diritto di cronaca e che tale onere non può essere soddisfatto facendo riferimento a una fonte anonima, confidenziale o non controllabile. Vengono richiamati sul punto Sez. 5 n. 38746 del 03.04.2014 e Sez. 5 n. 46528 del 02.12.2008, oltre a Sez. 5 n. 10964 del 11.01.2013.
Il Collegio individua poi la sola eccezione alla regola generale: la situazione in cui, per particolari circostanze, sia possibile verificare la veridicità della notizia pur proveniente da fonte anonima, come nel caso deciso da Sez. 5 n. 12024 del 31.03.1999, relativo a notizie attinte da fonte anonima su eventi verificabili agevolmente per la ristrettezza dell’ambiente sociale. In tale ipotesi il responsabile deve dimostrare di aver compiuto la verifica ricorrendo a fonti controllabili. Nella vicenda concreta il ricorrente non ha assolto a questo onere, essendosi limitato ad affermare di aver confidato, almeno sul piano putativo, nella veridicità della notizia anonima.
La Corte esclude altresì che possa assumere rilievo la mera contestuale presenza di esponenti mafiosi in un’occasione pubblica nella cittadina di origine delle persone offese, presenza documentata solo nel corso del giudizio. Il secondo motivo è inammissibile, poiché l’asserita provocazione è rimasta su un piano genericamente deduttivo: il ricorrente non ha dimostrato la pubblicazione del post asseritamente provocatorio né ha allegato le relative circostanze in modo specifico, e la persona offesa, in sede di esame, si è limitata a riconoscere un mero interrogarsi, senza divulgazione esterna, sulla origine mafiosa dei fatti. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile per omesso confronto con la ragione principale del diniego delle attenuanti generiche, ossia la presenza di precedenti specifici non solo anteriori ma anche successivi ai fatti, circostanza che esclude ogni forma di resipiscenza. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali, il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e la rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Nota della Redazione
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