Coltivazione canapa e detenzione di marijuana: no alla legge n. 242/2016 (Cass. pen. Sez. IV n. 34577 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge 2 dicembre 2016, n. 242 qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune europeo, per le finalità tassativamente indicate dalla legge, ed elenca in modo chiuso i derivati commercializzabili. La detenzione ai fini di spaccio di foglie, infiorescenze, olio e resina ottenuti dalla coltivazione di cannabis sativa L. resta estranea all’ambito di operatività di tale legge e integra il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori di cui all’art. 4, commi 5 e 7, salvo che i derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa. La clausola di non punibilità invocata dall’agricoltore non opera quando manca la prova di una coltivazione e il prodotto sia già suddiviso in dosi pronte per la vendita al dettaglio.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 27 gennaio 2026, in parziale riforma della pronuncia del G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria dell’11 giugno 2025, rideterminava la pena per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e concedeva la sospensione condizionale, confermando nel resto la responsabilità dell’imputato.
La vicenda trae origine da una perquisizione eseguita presso l’abitazione del ricorrente, ove i militari rinvenivano un involucro termosigillato con circa 250 grammi di sostanza vegetale. Estesa la verifica a un terreno asseritamente destinato a coltivazione, i Carabinieri constatavano l’assenza di qualsivoglia coltivazione e rinvenivano, in un garage attiguo, un ingente quantitativo di marijuana, parte già suddiviso in pacchetti termosaldati. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo e la doglianza del secondo relative alla ritenuta inapplicabilità della legge n. 242/2016 sono esaminati congiuntamente. Il ricorrente invoca la clausola di non punibilità dell’art. 4, commi 5 e 7, che esclude la responsabilità dell’agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge pur in presenza di un contenuto di THC superiore alle soglie.
La Corte ritiene il motivo manifestamente infondato. Dalla doppia conforme di merito emerge che sul terreno non era stata rinvenuta alcuna coltivazione e che la sostanza era custodita in un garage, parte già confezionata in dosi pronte per la vendita. Le analisi chimico-tossicologiche attestavano un principio attivo complessivo di circa 2.824 grammi, con una media superiore all’1,4% e diversi campioni oltre il 5%.
Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019: la commercializzazione al pubblico di foglie, infiorescenze, olio e resina della canapa non rientra nell’ambito applicativo della legge del 2016, che elenca tassativamente i derivati commercializzabili, sicché tali condotte integrano il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche con THC inferiore alle soglie, salvo il principio di offensività.
Nel caso concreto la disciplina speciale non è applicabile, sia perché l’imputato deteneva ai fini di spaccio circa 79 kg di marijuana in parte già suddivisa, sia perché la legge qualifica come lecita solo la coltivazione delle varietà iscritte nel Catalogo comune europeo per le finalità indicate. Il Collegio esclude il ricorso al principio di offensività e ritiene conseguentemente evidente il dolo.
Il terzo motivo, sulla determinazione della pena, è giudicato manifestamente infondato: la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può richiamare i criteri dell’art. 133 cod. pen. con formule sintetiche salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Il quarto motivo, sul diniego dell’art. 62 n. 6 cod. pen., è del pari infondato per assenza di condotta riparativa e per la versione dei fatti inverosimile. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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