Ricorso avverso sentenza ex art 599-bis cpp e limiti del devolutum (Cass. pen. Sez. V n. 38931 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile nei soli limiti in cui deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono pertanto inammissibili le doglianze concernenti i motivi oggetto di rinuncia, la qualificazione giuridica dei fatti e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta. L’accordo delle parti comporta rinuncia a dedurre in legittimità ogni diversa questione, anche rilevabile di ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Ne consegue che la rinuncia ai motivi delimita il devolutum e preclude al giudice di appello la valutazione dei motivi rinunciati, escludendo in relazione ad essi ogni onere di motivazione.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da un giudizio abbreviato celebrato davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all’esito del quale numerosi imputati sono stati condannati, secondo le rispettive responsabilità, per associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, estorsioni aggravate, detenzione e porto di armi, cessione di stupefacente, nonché per lesioni personali e violenza privata.

Nel corso del giudizio di appello, quasi tutti gli imputati hanno concordato con il Procuratore generale la rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; la proposta è stata ratificata, tranne che per uno di essi, per il quale, come per i residui ricorrenti, l’appello è stato rigettato con conferma delle statuizioni di primo grado. Avverso tale pronuncia tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di carattere generale: l’obbligo di motivazione del giudice d’appello va rapportato a quanto effettivamente sottoposto alla sua cognizione con l’atto di impugnazione, poiché il devolutum preclude la valutazione dei motivi oggetto di rinuncia ed esclude, rispetto ad essi, ogni onere argomentativo. Da qui la regola per cui il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della pronuncia.

Su questa base la Corte dichiara inammissibili, per manifesta genericità, i ricorsi fondati su argomentazioni astratte e prive di addentellato concreto con la motivazione impugnata. Analogamente indeducibile è il ricorso che invoca una riqualificazione dei fatti già riconosciuta in primo grado, nonché quello che sollecita una diversa qualificazione giuridica: l’accordo delle parti implica, sotto tale profilo, la rinuncia a dedurre in legittimità ogni diversa doglianza, anche rilevabile d’ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.

Quanto alla posizione del ricorrente condannato per il reato associativo, la Corte ricorda che la condotta di partecipazione è a forma libera e consiste in un contributo concreto e causalmente apprezzabile all’esistenza o al rafforzamento del sodalizio. Essa non richiede un apporto di elevata carica causale, né assume rilievo la limitata durata della condotta o l’eventuale interesse personale perseguito: anche un apporto di breve periodo può rivelare quell’affectio societatis che connota il vincolo associativo. L’assoluzione da uno dei capi e l’estraneità ad altro non escludono che i medesimi fatti possano essere valutati come messa a disposizione del sodalizio ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen..

In tema di aggravante dell’agevolazione mafiosa, la Corte ribadisce che essa ha natura soggettiva e si caratterizza per il fine specifico di favorire l’attività dell’associazione, nella consapevolezza dell’ausilio prestato, senza che sia necessario l’intento di consolidamento o rafforzamento del sodalizio. Sulle circostanze attenuanti generiche, la Corte conferma che il riconoscimento presuppone un apprezzamento in fatto, non costituisce oggetto di un diritto e richiede elementi positivi dei quali il giudice deve dar conto; la motivazione è congrua anche quando prenda in esame il solo elemento ritenuto prevalente.

Tutte le censure che sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio si risolvono, dunque, in un’inammissibile richiesta di rilettura degli elementi di fatto, estranea ai confini del sindacato di legittimità. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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