Restituzione nel termine per impugnare, competenza e divieto di condanna alle spese (Cass. pen. Sez. II n. 41853 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza deve essere proposta al giudice competente a decidere sull’impugnazione, individuato ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen. L’erronea indicazione del giudice da parte del richiedente non è sanata dalla trasmissione degli atti disposta dal giudice adito: l’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. opera esclusivamente nell’ambito delle impugnazioni e in caso di errata qualificazione del mezzo, non rispetto a un’istanza che impugnazione non è. Ne deriva l’inammissibilità per tardività della richiesta pervenuta al giudice competente oltre i termini. All’accertata inammissibilità non seguono la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali né l’applicazione della sanzione in favore della cassa delle ammende, avendo la richiesta, e non il ricorso, attivato il procedimento.
Il Fatto
Il condannato, giudicato in assenza in grado di appello, proponeva al giudice dell’appello istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. e, in subordine, restituzione nel termine per impugnare la sentenza di secondo grado, divenuta irrevocabile.
Deduceva di aver conosciuto la condanna in appello solo con la notificazione dell’ordine di esecuzione di pena, essendosi allontanato dal territorio dello Stato dopo la revoca della misura cautelare e perdendo ogni contatto con il difensore. Il giudice dell’appello rigettava la rescissione e trasmetteva gli atti alla Cassazione per la restituzione in termini.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto il difetto di tempestività. Ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine è il giudice che sarebbe competente sull’impugnazione: nella specie, la stessa Cassazione. Poiché la richiesta è pervenuta alla cancelleria di questa Corte solo diversi mesi dopo che il richiedente e il difensore avevano avuto conoscenza della sentenza di secondo grado, la stessa è inammissibile per tardività, in linea con Sez. 3 n. 10409 del 16.01.2020 e Sez. 5 ord. n. 13315 del 13.02.2025.
La Corte esclude l’operatività dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., invocato dal giudice dell’appello per trasmettere gli atti. Tale disposizione non costituisce principio generale applicabile fuori dalla materia delle impugnazioni: essa vale solo quando l’erronea individuazione del giudice dipenda da errata qualificazione del mezzo di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere inammissibile il gravame. Richiama Sez. 4 n. 29246 del 18.06.2013 e Sez. 3 n. 33647 del 08.07.2022, che esclude la natura di impugnazione dell’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. e la conseguente applicabilità dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Nel merito, la richiesta è comunque infondata: il richiedente non ha allegato alcuna circostanza integrativa del caso fortuito o della forza maggiore quale causa dell’impossibilità di osservare il termine, avendo solo dedotto di essersi volontariamente allontanato dal territorio dello Stato.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte esclude la condanna alle spese processuali e l’applicazione della sanzione in favore della cassa delle ammende. L’art. 616 cod. proc. pen., per la sua natura sanzionatoria, non può applicarsi oltre i casi espressamente previsti, che contemplano il ricorso dichiarato inammissibile o rigettato, non la richiesta che ha attivato il procedimento. L’art. 592 cod. proc. pen. non è invocabile, non introducendo la richiesta di restituzione un giudizio di impugnazione, come affermato da Sez. 5 n. 15776 del 16.01.2023 e Sez. 4 ord. n. 6442 del 24.01.2012.
Nota della Redazione
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