Inammissibile il ricorso della legale rappresentante per restituzione beni alla società (Cass. pen. Sez. III n. 34598 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il legale rappresentante che ha proposto istanza di riesame per conto della società, soggetto terzo portatore di un interesse civilistico alla restituzione dei beni in sequestro, non è legittimato a impugnare in proprio, davanti alla Corte di cassazione, il provvedimento che ha definito quel riesame, essendo rimasto quiescente in quella sede. Egli è, altresì, privo di interesse attuale e concreto all’impugnazione, poiché la restituzione dei beni spetta alla persona giuridica e non alla persona fisica. Per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico vale la regola dell’art. 100 cod. proc. pen., che impone di stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale. Il ricorso proposto in proprio, privo di procura conforme all’art. 122 cod. proc. pen., è pertanto inammissibile.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un decreto di ispezione, perquisizione e sequestro disposto dal pubblico ministero presso una società dedita alla sperimentazione animale. All’esito dell’esecuzione venivano sottoposti a sequestro documenti vari e otto esemplari di cani coinvolti nell’attività della struttura.

Avverso il provvedimento veniva proposto riesame davanti al Tribunale, che lo confermava. Il ricorso in quella sede era stato avanzato dalla legale rappresentante della società, nella sua qualità. La questione giungeva poi in cassazione, dove il ricorso risultava invece formalizzato dalla stessa persona in proprio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo di legittimazione. Il ricorso al Tribunale del riesame indicava espressamente che la ricorrente agiva quale legale rappresentante della società, soggetto terzo rispetto al procedimento penale, il cui interesse era correlato alla qualità di proprietario dei beni in sequestro e, dunque, alla legittimazione a chiederne la restituzione.

Il ricorso per cassazione, al contrario, risulta formalizzato in proprio. La Corte rileva che esso è corredato di una procura priva dei requisiti prescritti dall’art. 122 cod. proc. pen. per il conferimento della procura speciale necessaria alla partecipazione al giudizio delle parti private.

Il collegio richiama quindi la regola dell’art. 100 cod. proc. pen., secondo cui i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale, analogamente a quanto previsto dall’art. 83 cod. proc. civ.. Sul punto vengono citate Sez. 6 n. 13798 del 2011, Sez. 2 n. 27037 del 2012 e Sez. 1 n. 10398 del 2012.

Ne discende che il ricorso è proposto da soggetto diverso da quello che aveva avanzato istanza di riesame, non impugnante in quella sede e pertanto privo di legittimazione. Sotto altro profilo, manca un interesse attuale e concreto, poiché l’impugnazione tende alla restituzione di beni spettanti alla società e non alla persona fisica. La Corte richiama, sul punto, Sez. Un. n. 7983 del 2025, Calvarese.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati dalla Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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