Inammissibile il ricorso che non prospetti l’attenuante in appello (Cass. pen. Sez. II n. 40966 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni. La mancata proposizione tempestiva della doglianza nel giudizio di merito ne preclude la deducibilità in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il vizio di omessa motivazione, quando la questione non sia stata ritualmente devoluta al giudice dell’appello, non integra un difetto deducibile per cassazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 dicembre 2024, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, dichiarava l’imputato responsabile dei reati di tentata estorsione aggravata, lesioni e spaccio di sostanze stupefacenti. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando l’omessa motivazione in ordine alla verifica dei presupposti per il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023. La difesa deduceva che la tentata estorsione sarebbe maturata a seguito di un debito contratto dalla persona offesa per l’acquisto di una dose di hashish di importo esiguo, e che a fronte della richiesta formulata in sede di discussione, cristallizzata nel verbale di udienza e nelle conclusioni, nessuna motivazione era stata resa dalla Corte di appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha dichiarato il ricorso inammissibile. La questione sottoposta atteneva all’applicabilità della diminuente del reato di estorsione del fatto di lieve entità, introdotta per effetto della sentenza additiva della Corte cost. n. 120 del 2023, che ha previsto la diminuzione della pena quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
La Corte ha ribadito che, in tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni. Il principio è stato affermato richiamando il proprio precedente Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024.
Nel caso concreto, la richiesta della suddetta attenuante non era contenuta nell’atto di appello. Dal verbale di udienza del 3 dicembre 2024 risultava che l’appellante aveva chiesto soltanto il riconoscimento della speciale tenuità del danno, la massima riduzione per il tentativo e la concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha quindi escluso che la questione fosse stata tempestivamente presentata in sede di merito: la difesa aveva posto una richiesta diversa da quella poi dedotta in cassazione.
Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la parte privata ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di tremila euro, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Nota della Redazione
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