Attenuanti generiche mai prevalenti sulla recidiva reiterata (Cass. pen. Sez. VII n. 34637 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. si pone in contrasto con il divieto sancito dall’art. 69, comma 4, cod. pen. e non è quindi ammissibile. Essendo l’esito invocato normativamente precluso, non viene in rilievo alcun vizio della motivazione sul giudizio di comparazione. È pertanto inconferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2017, che non ha eliso il divieto con riguardo alle attenuanti generiche. Il ricorso che deduca violazione di legge e vizio della motivazione proponendo una diversa lettura dei dati processuali è inammissibile, non essendo consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze a quella dei gradi di merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva confermato la decisione di primo grado con cui era stata affermata la sua responsabilità penale per il reato di art. 494 cod. pen.

La questione arriva davanti alla Corte di cassazione su due motivi: il primo deduce violazione di legge e vizio della motivazione sull’affermazione di responsabilità; il secondo censura la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva reiterata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo non supera il filtro di ammissibilità. Il ricorrente fonda la censura su una diversa lettura dei dati processuali, su una diversa ricostruzione storica dei fatti o su un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova. La Corte ribadisce la preclusione per il giudice di legittimità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Sul punto richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260.

Il secondo motivo è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. La richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen. collide con il divieto sancito dall’art. 69, comma 4, cod. pen.

Da qui la conseguenza argomentativa decisiva: poiché l’esito invocato è normativamente precluso, non viene in rilievo alcun vizio della motivazione sul giudizio di comparazione. La Corte non deve cioè verificare se il giudice di merito abbia congruamente motivato un esito che la norma vieta di raggiungere.

Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2017 è dichiarato inconferente: tale pronuncia non ha eliso il divieto con riguardo alle attenuanti generiche. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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