Restituzione somme sequestrate: interessi per legge e rivalutazione solo con maggior danno (Cass. pen. Sez. I n. 40973 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il denaro giacente su conto corrente sottoposto a sequestro di prevenzione e poi restituito, in quanto bene mobile suscettibile di produrre frutti, deve essere restituito insieme agli interessi maturati, computati secondo i criteri dell’art. 2, comma 3, del d.m. n. 127 del 2009, per il periodo intercorrente tra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione. Il riconoscimento della rivalutazione monetaria presuppone una responsabilità risarcitoria in capo allo Stato e la prova, da parte del creditore, di un maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ. Tale responsabilità va esclusa per il periodo tra il sequestro e il rigetto dell’istanza di confisca, mentre è astrattamente ipotizzabile, salva verifica concreta, per il ritardo colpevole nella materiale esecuzione della restituzione. La consistenza dei frutti è accertata dal giudice della prevenzione, che può avvalersi dei poteri istruttori dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, con decreto del 14 maggio 2025 ha respinto l’istanza con cui la proprietaria di un immobile aveva chiesto la corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma di 21.424,32 euro, a lei sequestrata nel 2019 e restituita nel 2020 nell’ambito di un procedimento di prevenzione.
Il giudice del merito ha motivato il rigetto ritenendo che la somma costituisse essa stessa frutto dell’immobile ablato e che, pertanto, non fossero dovuti ulteriori accessori. Avverso tale decreto la proprietaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso sotto un duplice profilo. Quanto agli interessi, rileva che la somma di 21.424,32 euro non era il frutto dell’immobile, ma il saldo di un conto corrente della ricorrente, sequestrato in sé e non quale provento della cosa. Solo come origine storica esso poteva riferirsi ai canoni di locazione.
Il Collegio richiama l’art. 40, comma 5-quinquies, d. lgs. n. 159 del 2011, che impone la restituzione dei proventi versati al Fondo unico giustizia oltre agli interessi maturati, e l’art. 812, comma 3, cod. civ., che ricomprende il denaro tra i beni mobili. Nel senso dell’obbligo di restituzione del bene fruttifero con gli interessi richiama Sez. I n. 46043 del 2014 e Sez. I n. 14528 del 2021.
Il provvedimento impugnato ha quindi violato la legge non riconoscendo gli interessi sulla somma giacente sul conto.
Sulla rivalutazione monetaria, la Corte muove dal principio nominalistico: l’obbligo di restituzione dei frutti civili integra un debito di valuta, non suscettibile di rivalutazione automatica. Questa può essere riconosciuta solo ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., in presenza di un maggior danno provato dal creditore, come affermato da Cass. civ. Sez. II n. 21906 del 2021 e da Sez. I n. 6290 del 2022.
Il Tribunale ha escluso la responsabilità risarcitoria dello Stato per l’esito difforme del procedimento, in coerenza con l’indirizzo di Sez. I n. 46043 del 2014 e Sez. I n. 24212 del 2022. Tale risposta è però inconferente: la ricorrente non chiedeva la rivalutazione per il periodo tra il sequestro e il dissequestro, ma per quello tra il provvedimento di restituzione del 4 giugno 2020 e la materiale esecuzione del 24 aprile 2024.
Il Collegio precisa che la colpevolezza del ritardato pagamento può costituire fonte di responsabilità ex art. 1224, comma 2, cod. civ., valutazione del tutto mancante nel decreto impugnato. Il decreto è dunque annullato con rinvio al Tribunale di Napoli, che deciderà applicando i principi enunciati.
Nota della Redazione
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