Ricorso inammissibile senza confronto con la sentenza e doglianze riproduttive (Cass. pen. Sez. 7 n. 5620 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese con congrua motivazione dal giudice di merito. Non è altresì consentito dedurre il travisamento del fatto, attesa la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. È manifestamente infondato il motivo che censuri il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la Corte territoriale abbia dato conto dell’assenza di elementi positivi, non essendo l’incensuratezza dell’imputato, da sola, idonea a giustificarne la concessione.
Il Fatto
Con sentenza del 29/05/2025 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pistoia nei confronti di due imputati, ritenuti responsabili dei reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La Corte territoriale, escludendo la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena inflitta agli imputati.
Avverso tale decisione gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e censurando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, relativo alla valutazione delle risultanze istruttorie, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come le censure fossero prive di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata e meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con congrua motivazione dal giudice di merito.
La Corte ha altresì precisato che le doglianze proposte costituivano mere contestazioni in punto di fatto, volte a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori, preclusa in sede di legittimità. Non è consentito, infatti, dedurre il travisamento del fatto, poiché il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, né operare una rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione o adottare autonomamente nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva congruamente giustificato il diniego evidenziando l’assenza di elementi positivi e rimarcando la gravità delle condotte, consistite in importazioni di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente dall’estero.
La Suprema Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in caso di diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito dia conto di aver ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tal fine. La specifica modifica dell’art. 62-bis c.p., operata dal D.L. n. 92/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2008, ha sancito che l’incensuratezza dell’imputato non è più di per sé idonea a giustificarne la concessione.
I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.